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Sentenza

Sentenza n. 1783/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 287/2023, del 18/04/2023, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202501369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, che aveva ordinato il pagamento di € 1.500 a titolo di bonus Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 287/2023 del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento di € 1.500, relativo agli anni scolastici 2017/2018, 2020/2021 e 2021/2022, a titolo di Carta del Docente ai sensi dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito sostenendo che il titolo non comprendeva il pagamento degli interessi legali. In udienza la ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa agli interessi. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'Amministrazione il 20 aprile 2023 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 prima della notificazione del ricorso per ottemperanza, avvenuta il 4 agosto 2025.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia parziale alla domanda sugli interessi e ha accolto per il resto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, disponendo che il commissario provveda entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta della ricorrente e senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale richiamato dal giudice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500 oltre accessori, a favore dei difensori antistatari della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo del bonus Carta del Docente riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha verificato il suo decorso quale condizione di proponibilità dell'ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    È stato richiamato e applicato analogicamente per escludere un ulteriore compenso al commissario ad acta, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e siano stati rispettati gli adempimenti preliminari previsti per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione, incluso il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In presenza dell'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere individuato nell'ambito dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario, e può essere subordinato a una specifica istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve limitarsi a imporre l'esecuzione del contenuto del titolo giudiziale; una domanda ulteriore, quale quella relativa agli interessi non riconosciuti nella sentenza da eseguire, non può essere soddisfatta in sede di ottemperanza e, se rinunciata, determina una decisione limitata alla restante parte della domanda.
  • In applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, l'attività del commissario ad acta diretta all'esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro non comporta un ulteriore compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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