Cassazione Penale, Sentenza n. 16059/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di una vettura utilizzata dall'indagato per plurime truffe simulate tramite falsi incidenti stradali. Ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 321 c.p.p., sostenendo l'insussistenza del periculum in mora in considerazione del foglio di via obbligatorio emesso nei confronti dell'indagato e del suo effettivo trasferimento fuori dalla Sardegna, nonché della circostanza che il veicolo risultava intestato a un terzo e non più nella disponibilità del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo non consentito e per difetto di interesse. Pur essendo formalmente indicata una violazione di legge, le censure erano in realtà focalizzate su fatti (foglio di via, trasferimento territoriale, titolarità del veicolo) già esaminati dal Tribunale del riesame, che aveva ritenuto il rischio di reiterazione del reato non dipendente esclusivamente dalla presenza nella medesima regione, ma collegato alla disponibilità del veicolo. Inoltre, l'ammissione che la vettura era intestata a un terzo, senza indicare titolo d'uso o interesse concreto alla restituzione, ha reso il ricorso privo di interesse a impugnare il sequestro. Per tali ragioni il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Citato come riferimento per la presunta violazione di legge che il ricorrente invocava; la Corte rileva che, sebbene sia l'unico motivo di legge ammesso in cassazione contro provvedimenti cautelari reali, nel caso concreto le doglianze erano principalmente di fatto e quindi non costituivano motivo valido di cassazione.
art. 322 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente nella giurisprudenza citata: l'indagato non titolare del bene sequestrato può chiedere il riesame solo se dimostra un interesse concreto e attuale alla restituzione; l'onere probatorio circa il rapporto con la cosa è essenziale a pena di inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Utilizzato per giustificare la sanzione pecuniaria (euro 3.000) a carico del ricorrente, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è ammissibile principalmente per violazione di legge; se il motivo è di fatto o si limita a contestare la valutazione delle prove il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Chi non è titolare formale del bene sottoposto a sequestro deve provare un interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante alla restituzione (titolo d'uso, diritto al possesso) per avere legittimazione a impugnare: l'assenza di tale prova comporta inammissibilità per difetto di interesse.
- Misure amministrative restrittive della libertà territoriale (es. foglio di via) non determinano automaticamente l'assenza di pericolo di reiterazione del reato: il giudice valuta se la concreta disponibilità del mezzo e la possibilità oggettiva di ripetere il reato permangono anche fuori dal territorio in cui i fatti sono stati commessi.
- Nelle impugnazioni cautelari è essenziale formulare motivi di diritto chiari e collegarli agli elementi di fatto rilevanti; motivi vaghi o puramente fattuali espongono al rischio di inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p. se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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