Sentenza n. 2736/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento: 1) del Decreto Ministeriale 30 maggio 2025, n. 418, recante “Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026”, nella parte in cui non prevede alcuna deroga all'obbligo di frequenza e/o modalità alternative per il conseguimento dei CFU per gli studenti affetti da gravi patologie invalidanti; 2) del Decreto Ministeriale 16 luglio 2025, n. 454, recante “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”, e dei relativi allegati, nella parte in cui subordina l'inserimento in graduatoria al superamento degli esami del semestre filtro, senza prevedere alcuna tutela per gli studenti impossibilitati a sostenere le prove per documentati e gravi motivi di salute connessi a disabilità; 3) del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2025, n. 1115, recante «Disposizioni generali e ammissione alle graduatorie di merito nazionali», e dei relativi allegati, in quanto ulteriore atto attuativo della procedura selettiva lesiva degli interessi della ricorrente; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi: - il provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente a sostenere le prove d'esame del semestre filtro e la conseguente mancata inclusione nella graduatoria nazionale di merito per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026; - le mail del 25.11.2025 e 1.12.2025 con cui l'Università degli studi di Milano - Bicocca ha rappresentato alla ricorrente l'impossibilità di accedere alle prove di esame del semestre filtro in ragione del mancato raggiungimento della percentuale minima di frequenza nell'ambito dei corsi relativi al predetto semestre filtro; la graduatoria nazionale di merito per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 8.01.2026 nella sola parte in cui non riposra il nominativo dell'odierna ricorrente; e per l'accertamento del diritto dell'odierna ricorrente ad essere risarciti in forma specifica - ex art. 30 CPA e 2058 c.c. - mediante ammissione, in sovrannumero, al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Disciplina normativa del semestre filtro e della graduatoria nazionale per l'accesso ai corsi di Medicina, nonché mancata ammissione alle prove d'esame e conseguente mancata inclusione nella graduatoria nazionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, iscritta al semestre filtro e avente indicato come prima preferenza il corso di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha dedotto che gravi e improvvisi peggioramenti delle proprie condizioni patologiche, ulteriori patologie, terapie intensive e controlli specialistici le avevano impedito di frequentare regolarmente le lezioni, anche a distanza. Dopo interlocuzioni con la segreteria disabili dell'Università, le è stata negata la possibilità di sostenere gli esami del semestre filtro per il mancato raggiungimento della frequenza minima. Ha impugnato il d.m. n. 418/2025, il d.m. n. 454/2025, il d.m. n. 1115/2025, gli atti consequenziali, il provvedimento implicito di non ammissione agli esami, le comunicazioni dell'Università e la graduatoria nazionale nella parte in cui non includeva il suo nominativo. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3, 32 e 34 Cost., dell'art. 16, comma 5, della legge n. 104/1992, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e disparità di trattamento, sostenendo che la disciplina non prevedesse tutele o modalità alternative per gli studenti con disabilità impossibilitati a rispettare l'obbligo di frequenza per gravi motivi di salute. Con il secondo motivo ha dedotto contraddittorietà e illogicità manifesta, assumendo che il criterio preferenziale previsto per gli studenti con disabilità in caso di parità nella graduatoria fosse incompatibile con la rigida disciplina della frequenza, che avrebbe impedito loro di accedere alla fase selettiva finale. Le amministrazioni hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per vizi di notificazione, difetto di legittimazione passiva di alcune parti e mancato superamento della prova di resistenza, chiedendo comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., prescindendo dalle eccezioni preliminari perché il ricorso era infondato nel merito. Ha rilevato che l'obbligo di frequenza era previsto con ampia flessibilità: la soglia minima era fissata al 51% ed era consentita la partecipazione alle lezioni a distanza. Inoltre, il Ministero aveva previsto la possibilità per gli Atenei di derogare alla percentuale minima per ragioni debitamente motivate. La ricorrente, tuttavia, non aveva presentato tempestivamente una richiesta specifica di deroga, avendo rappresentato le proprie difficoltà soltanto in prossimità degli esami e con modalità non pienamente circostanziate. Il TAR ha inoltre considerato decisivo che la ricorrente non avesse sostanzialmente frequentato le lezioni: una deroga non avrebbe potuto comportare la completa eliminazione dell'obbligo, funzionale alle esigenze formative dei corsi. È stata esclusa anche la contraddittorietà tra la previsione di un criterio preferenziale per gli studenti con disabilità in caso di ex aequo e la disciplina della frequenza, poiché quest'ultima già presentava margini di flessibilità. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente; le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Definizione del giudizio all'esito dell'udienza cautelare mediante sentenza semplificata, previa valutazione dei relativi presupposti.
Il TAR ha definito immediatamente il giudizio, ritenendo il ricorso manifestamente infondato nel merito e prescindendo dalle questioni preliminari.
artt. 3, 32 e 34 Cost.
Invocati dalla ricorrente a tutela di uguaglianza, salute e diritto allo studio; le censure fondate su tali disposizioni sono state respinte.
art. 16, comma 5, legge n. 104/1992
Invocato dalla ricorrente quale parametro di tutela degli studenti con disabilità; il TAR non ha ravvisato una violazione nella disciplina applicata.
d.lgs. 15 maggio 2025, n. 71
Costituisce la fonte legislativa del semestre filtro e della nuova modalità di accesso ai corsi di Medicina, applicata insieme ai decreti ministeriali attuativi.
d.m. 30 maggio 2025, n. 418
Disciplina le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina, Odontoiatria e Medicina Veterinaria per l'a.a. 2025/2026; è stato impugnato nella parte relativa alla mancata previsione di deroghe o modalità alternative per studenti con gravi patologie.
d.m. 16 luglio 2025, n. 454
Art. 2, comma 4, lettera a)
Prevede un criterio preferenziale, in caso di parità di punteggio, per gli studenti invalidi o disabili; il TAR ha escluso che tale previsione sia contraddittoria con l'obbligo di frequenza.
d.m. 22 dicembre 2025, n. 1115
Atto ulteriore di attuazione della procedura selettiva e della formazione delle graduatorie, impugnato dalla ricorrente.
Massime di principio
- Un obbligo di frequenza relativo a un percorso universitario selettivo non è irragionevole quando la disciplina prevede una soglia minima ridotta, modalità di partecipazione a distanza e la possibilità di deroghe individuali per ragioni di salute debitamente motivate.
- La deroga all'obbligo di frequenza per motivi di salute presuppone una richiesta tempestiva e adeguatamente circostanziata da parte dello studente; la richiesta formulata soltanto in prossimità degli esami e in modo non specifico può non essere sufficiente.
- La tutela degli studenti con disabilità nella fase di formazione della graduatoria, mediante un criterio preferenziale in caso di parità di punteggio, non è contraddittoria con l'obbligo di frequenza se quest'ultimo è accompagnato da margini effettivi di flessibilità e da possibilità di deroga.
- La deroga alla frequenza minima non può trasformarsi nella sostanziale eliminazione dell'obbligo, quando la frequenza risponde a esigenze formative essenziali del corso universitario.
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