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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 633/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 649 cod. proc. pen., sostenendo che l'imputata era già stata giudicata colpevole per il reato di rapina con sentenza irrevocabile e quindi non poteva essere nuovamente ritenuta responsabile per i fatti contestati; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81, quarto comma, cod. pen., censurando l'aumento di pena per continuazione nella misura di un terzo ritenuto eccessivo e non adeguatamente motivato

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: i giudici del merito hanno correttamente individuato due autonome strutture materiali e volitive, separate da un piccolo ma apprezzabile intervallo temporale, idonee a integrare reati distinti con profitti perseguiti differenti. Sul secondo motivo lo ha ritenuto aspecifico e manifestamente infondato, rilevando che la sentenza impugnata aveva espressamente calcolato la pena in continuazione nel minimo edittale (un terzo ai sensi dell'art. 81, quarto comma) e che la recidiva reiterata era stata rituale contestata e ritenuta sussistente nel precedente processo di rapina, giustificando quindi l'aumento; è stata inoltre disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Consente il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; il giudizio di cassazione è stato trattato con tale modalità

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la motivazione ai soli punti necessari per la decisione; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti previsti da questa disposizione

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Il ricorrente invocava questa norma per censurare la ri-giudicabilità in presenza di precedente sentenza irrevocabile; la Corte ha interpretato che l'art. 649 non osta alla ricomprensione di fatti distinti se sussistono autonome strutture materiali e volitive e un intervallo temporale apprezzabile, quindi non c'è stata violazione

  • art. 81, quarto comma, cod. pen.

    "la pena determinata in continuazione ... risulta sia stata calcolata nel minimo edittale (un terzo ai sensi dell'art. 81, quarto comma, cod. pen.)"

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aumento per continuazione nella misura minima di un terzo quando ricorra la recidiva reiterata contestata e riconosciuta nel processo precedente (soprattutto se su quel processo si concreta l'aumento)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che permette di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende; applicata per inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La presenza di una sentenza penale irrevocabile su fatti precedenti non impedisce di ritenere autonomi reati successivi se le condotte hanno autonome strutture materiali e volitive e sono separate da un intervallo temporale apprezzabile: in tali casi non opera automaticamente il divieto di nuovo accertamento
  • L'aumento per continuazione previsto dall'art. 81, comma 4, cod. pen. (minimo un terzo in caso di recidiva reiterata) può essere applicato quando la recidiva reiterata sia stata correttamente contestata e accertata in relazione a un giudizio precedente; l'entità dell'aumento richiede motivazione, ma non può essere diminuita sotto il limite stabilito senza adeguata motivazione
  • In cassazione i motivi devono confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata: censure generiche o che ri-esprimono argomentazioni già valutate dai giudici di merito, senza indicare errori di diritto, rischiano l'inammissibilità o la dichiarazione di manifesta infondatezza
  • Chi propone ricorso in Cassazione corre il rischio di essere condannato alle spese processuali e a somme alla Cassa delle ammende se il ricorso è ritenuto inammissibile o manifestamente infondato; pertanto è necessaria una preliminare verifica della novità e fondatezza giuridica del motivo
  • La procedura può essere svolta con contraddittorio scritto (art. 23, comma 8, D.L. 137/2020): quando ciò avviene, le deduzioni scritte devono essere complete e confrontare espressamente le argomentazioni dei giudici di merito

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