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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01544/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

Nel 2014 il conduttore di un fondo agricolo conveniva il Comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di due allagamenti verificatisi nel 2008, che egli imputava alla mancata pulizia di un canale di scolo comunale adiacente al terreno. Deduceva di aver coltivato il fondo con circa 33.000 piante di ranuncolo per la produzione di fiore reciso e che, dopo il primo evento, il Comune aveva provveduto alla pulizia del canale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda qualificandola ex art. 2051 c.c. per difetto di prova del danno e del titolo di legittimazione dell'attore. La Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non dimostrata la diminuzione patrimoniale e contestata la qualifica di affittuario. Con il ricorso per cassazione il danneggiato denunciava: motivazione apparente e contraddittoria; errata dichiarazione di irrilevanza dei motivi di appello; violazione dell'art. 2043 c.c. per avere la Corte richiesto, oltre al danno, anche la prova della qualifica di affittuario; erronea declaratoria di inammissibilità dei capitoli di prova. La censura centrale riguardava però l'applicazione dei principi sulla responsabilità da custodia e sulla legittimazione a chiedere il risarcimento anche da parte di chi abbia solo la materiale disponibilità del bene e ne subisca un pregiudizio patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non avesse applicato correttamente i principi in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., che ha natura oggettiva e richiede la prova del nesso causale tra cosa in custodia e danno, gravando sul custode la prova del fortuito; inoltre ha affermato che il diritto al risarcimento può spettare anche a chi eserciti un potere soltanto materiale sulla cosa e subisca un pregiudizio patrimoniale, indipendentemente da un formale titolo reale o personale. Perciò la sentenza di merito è stata annullata con rinvio per nuovo esame alla luce di tali principi.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode è qualificata come oggettiva: il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, mentre il custode deve provare il fortuito; non rileva la natura insidiosa della cosa né la percepibilità dell'insidia da parte del danneggiato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel giudizio di merito in relazione all'onere della prova del danno e del titolo di legittimazione; la Cassazione valorizza invece la prova del nesso causale e della materiale disponibilità del bene ai fini della legittimazione.

  • art. 360 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente per denunciare violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato quale parametro della denunciata motivazione apparente/contraddittoria della sentenza di merito.

  • art. 244 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'asserita erronea declaratoria di inammissibilità dei capitoli di prova; la sentenza di legittimità non esamina il motivo perché assorbito.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'affermazione che il danno risarcibile implichi, oltre alla diminuzione patrimoniale, la prova della qualifica di affittuario; la Corte risolve la questione principalmente sul terreno dell'art. 2051 c.c.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità da cose in custodia, il danneggiato deve provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento di danno; al custode spetta l'onere di dimostrare il caso fortuito, inteso come fattore esterno imprevedibile e inevitabile.
  • La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva: non è necessario accertare la colpa del custode né la pericolosità intrinseca della cosa, né la visibilità o evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato.
  • La condotta del danneggiato o del terzo interrompe il nesso causale solo se costituisce causa esclusiva del danno, imprevedibile e imprevenibile; il giudice deve verificare in modo completo tali requisiti e non limitarsi a considerare la mera colpa della vittima.
  • Il diritto al risarcimento del danno alla cosa o da danneggiamento può spettare anche a chi abbia soltanto un potere materiale sul bene e ne subisca un pregiudizio patrimoniale, senza necessità di provare un formale titolo reale o personale, purché il danno incida sul suo patrimonio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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