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Sentenza

Sentenza n. 762/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma del capo della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 13737/2025, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.

Giustizia amministrativa202505746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che, pur accogliendo il ricorso per ottemperanza e imponendo al Ministero l'esecuzione del giudicato, aveva compensato integralmente le spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante aveva promosso giudizio di ottemperanza contro l'inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo e al pagamento delle somme conseguenti. Il TAR aveva accolto il ricorso, ordinando all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro trenta giorni, prevedendo un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicando una penalità di mora, ma aveva compensato le spese in ragione del carattere seriale del contenzioso, della diffusione della materia e delle problematiche organizzative dell'Amministrazione. L'appello era limitato al capo sulle spese ed era fondato sulla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sul principio della soccombenza, sull'erronea riconduzione del contenzioso seriale e delle difficoltà organizzative ministeriali alle ragioni giustificative della compensazione, nonché sul difetto di motivazione e sulla sua natura apparente. L'appellante sosteneva che l'inerzia ministeriale aveva reso necessario il ricorso giurisdizionale e che le circostanze valorizzate dal TAR non erano state specificamente dedotte o provate dall'Amministrazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione sulle spese. Ha ritenuto che le ragioni poste dal TAR a fondamento della compensazione non rientrassero nelle ipotesi tassative che consentono di derogare al principio della soccombenza: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti. Il carattere seriale del contenzioso e le problematiche organizzative interne del Ministero, riferibili all'organizzazione ordinaria dell'Amministrazione per l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali, non possono essere riversati sulla parte costretta ad agire per ottenere l'esecuzione del giudicato, tanto più quando tali circostanze non siano state specificamente dedotte dall'Amministrazione come causa dell'inerzia. Il Ministero è stato quindi condannato alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate complessivamente in euro 3.000, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento del principio della soccombenza, in base al quale la parte soccombente deve sostenere le spese del giudizio.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    «soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»

    Le ipotesi di deroga al principio della soccombenza sono tassative; il carattere seriale del contenzioso e le difficoltà organizzative interne dell'Amministrazione non costituiscono, di per sé, ragioni idonee a giustificare la compensazione.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    È richiamato per la richiesta di nomina del commissario ad acta nell'ambito del giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È richiamato quale base della penalità di mora disposta dal TAR in caso di ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione della condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.

  • art. 93 c.p.a.

    Il dispositivo richiama tale disposizione per disporre la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali costituisce deroga al principio della soccombenza ed è consentita soltanto nelle ipotesi tassative previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ossia soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.
  • Il carattere seriale o diffuso del contenzioso non integra, di per sé, una ragione legittima per compensare le spese quando il ricorso sia stato accolto e la parte abbia dovuto agire per superare l'inerzia dell'Amministrazione.
  • Le difficoltà organizzative interne dell'Amministrazione nell'esecuzione delle decisioni giurisdizionali appartengono all'ordinaria organizzazione amministrativa e non possono essere addossate, mediante compensazione delle spese, alla parte vittoriosa costretta a promuovere il giudizio di ottemperanza.
  • La compensazione delle spese non può essere giustificata da circostanze non specificamente dedotte dall'Amministrazione come causa dell'inerzia e deve essere motivata mediante il riferimento a una delle ipotesi tassative previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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