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Sentenza

Sentenza n. 2697/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5454/2025, depositata e resa pubblica il 03.07.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 25443/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 09.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 02.12.2025.

Giustizia amministrativa202506832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, n. 5454/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto a beneficiare di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici e aveva condannato il Ministero all'emissione di un buono elettronico complessivo di euro 2.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 9 luglio 2025 e il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 5 dicembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare il ricorso né dimostrare l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ricevibile, ammissibile e fondato. Ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli mediante il certificato della cancelleria e ha rilevato che, tra la notificazione del titolo esecutivo e la proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni statali. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, che non aveva fornito prova dell'esecuzione neppure parziale del giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica del docente e di accreditarvi euro 2.000,00, oltre agli accessori riconosciuti nel titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario operi entro i successivi 60 giorni su istanza della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, condannando il Ministero al pagamento, per ogni ritardo, di una somma pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrente dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza sino all'effettivo adempimento. Le spese, pari a euro 1.000,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato se versato, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure per assicurare l'effettività della tutela.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Consente la condanna a una penalità di mora; nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere fissata in misura pari agli interessi legali.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il termine dilatorio di 120 giorni costituisce una condizione di ammissibilità o procedibilità dell'azione esecutiva e del giudizio di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni statali per obblighi di pagamento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia tenuta a conformarsi al comando giudiziale.
  • Per l'ammissibilità dell'azione di ottemperanza fondata su una sentenza del giudice ordinario occorre provare il passaggio in giudicato del titolo e, quando si tratta di un'obbligazione pecuniaria a carico dello Stato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • La mancata produzione, da parte dell'amministrazione costituita, di prova dell'adempimento o di ragioni ostative all'esecuzione consente di accertare l'inottemperanza al giudicato e di ordinare l'adozione di tutti gli atti necessari alla sua integrale esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'insediamento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
  • Su richiesta della parte, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sull'importo dovuto e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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