Ordinanza n. 4775/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 9059 del 12 maggio 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 9059 del 12 maggio 2025
Esito
La controversia
La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 9059 del 2025. Il Consiglio di Stato aveva già disposto una verificazione, conferendo l’incarico al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell’Università di Roma “La Sapienza”, con facoltà di delega a un docente competente. Il Direttore ha comunicato di non poter assumere personalmente l’incarico per molteplici impegni istituzionali e ha riferito che i docenti del Dipartimento appartenenti ad aree disciplinari affini non erano disponibili. La questione specificamente esaminata riguarda l’adempimento dell’incarico di verificatore e la rilevanza, quale giustificato motivo, degli impegni istituzionali e della mera indisponibilità individuale dei docenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso né le questioni di rito né il merito dell’appello. Ha ritenuto che l’incarico di verificatore costituisca un munus di diritto pubblico sottratto alla disponibilità del soggetto incaricato. Gli impegni istituzionali comprovati possono integrare un giustificato motivo ai sensi dell’art. 20, comma 1, c.p.a.; la mera indisponibilità personale, invece, non è rilevante. Ha quindi rinnovato il conferimento dell’incarico al Direttore del Dipartimento, con facoltà di delega a un altro docente dotato della necessaria competenza, sui quesiti già indicati nella precedente ordinanza. Per gli altri professori del Dipartimento dovranno essere documentati gli impegni concretamente ostativi all’adempimento; in mancanza, il Collegio ha prospettato la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 328 c.p. La fissazione dell’udienza di merito è stata riservata al Presidente della Sezione, all’esito della verificazione e previa istanza della parte più diligente.
Norme richiamate
art. 20, comma 1, d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.)
Il verificatore […] se scelto tra i dipendenti pubblici ha l’obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato motivo
L’incarico di verificatore scelto tra dipendenti pubblici è un munus di diritto pubblico e comporta un obbligo di svolgimento dell’ufficio. Gli impegni istituzionali comprovati possono costituire giustificato motivo di esonero, mentre la mera indisponibilità individuale non è sufficiente.
art. 328 cod. pen.
Il Collegio prospetta la possibile trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in caso di mancata documentazione degli impegni ostativi all’adempimento dell’obbligo di verificatore.
Massime di principio
- L’incarico di verificatore conferito dal giudice amministrativo a un dipendente pubblico costituisce un munus di diritto pubblico sottratto alla disponibilità del soggetto incaricato e comporta l’obbligo di prestare l’ufficio, salvo il riconoscimento giudiziale di un giustificato motivo.
- Gli impegni istituzionali possono giustificare il mancato svolgimento dell’incarico di verificatore soltanto se risultano comprovati; la mera dichiarazione di indisponibilità personale del docente interpellato non integra, di per sé, un giustificato motivo.
- Quando l’incarico è conferito a una struttura pubblica individuata in ragione della competenza tecnica, il responsabile della struttura può delegarlo a un docente dotato della necessaria competenza, ma la delega non trasforma l’obbligo pubblicistico in una facoltà rimessa alla libera disponibilità dei singoli.
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