Tribunale, Ordinanza T-624/21
Order of the General Court (Ninth Chamber) of 22 September 2022. — Primagran sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark prımagran – Earlier EU figurative mark PRIMA – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Article 27(2) of Delegated Regulation (EU) 2018/625 – Article 95(1) of Regulation 2017/1001 – Prohibition of reformatio in pejus – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-624/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva confermato in larga parte l’opposizione al marchio figurativo prımagran. Viene affermato che la commissione di ricorso poteva riesaminare la somiglianza di prodotti e servizi e che non c’è stata reformatio in pejus. Nel merito, la Corte ritiene corretto il giudizio di confondibilità con il marchio anteriore PRIMA per il pubblico ispanofono.
Opposizione al marchio UE figurativo "prımagran": legittimità della valutazione di confondibilità, del riesame dei prodotti/servizi in appello e della comparazione con il marchio anteriore PRIMA.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso potesse riesaminare la somiglianza dei prodotti e servizi non contestata o già esaminata in primo grado, senza violare l’articolo 27(2) del regolamento delegato 2018/625, l’articolo 95(1) del regolamento 2017/1001 e il divieto di reformatio in pejus; e se, nel merito, fosse corretta la valutazione della probabilità di confusione ai sensi dell’articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001 tra il segno richiesto e il marchio anteriore PRIMA.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che, nei procedimenti di opposizione relativi a motivi relativi di diniego, la commissione di ricorso deve procedere a un riesame pieno di fatto e di diritto della controversia, potendo riconsiderare la somiglianza dei prodotti e servizi anche se non specificamente censurata, quando ciò sia necessario per applicare correttamente l’articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001; non vi è reformatio in pejus se la decisione di appello accoglie il ricorso in parte e non peggiora complessivamente la posizione giuridica del ricorrente. Nel merito, per il pubblico ispanofono, i segni PRIMA e prımagran sono sufficientemente simili sul piano visivo e soprattutto fonetico, e i prodotti/servizi coinvolti sono identici o almeno simili: pertanto sussiste probabilità di confusione e l’opposizione è correttamente accolta in parte.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articoli 46, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 95(1) e 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 27(2) del regolamento delegato (UE) 2018/625
Opposizione al marchio UE figurativo "prımagran"
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione al deposito di un marchio dell’Unione europea figurativo. La controversia concerne la probabilità di confusione tra il segno richiesto "prımagran" e il marchio anteriore figurativo PRIMA, in relazione a prodotti e servizi delle classi 11 e 35.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo per prodotti e servizi, tra cui:
- classe 11: lavelli, rubinetti, spruzzatori per lavelli, tubi flessibili e altri articoli per impianti idraulici;
- classe 35: vendita all’ingrosso e al dettaglio di lavelli e di articoli per cucina e bagno.
Compagnie des gaz de pétrole Primagaz aveva proposto opposizione sulla base di due marchi UE figurativi anteriori, in particolare il marchio n. 18024541, registrato per prodotti della classe 11. La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione in parte; la commissione di ricorso aveva poi annullato in parte la decisione, consentendo la registrazione solo per "wholesaling and retailing of pots and work surfaces", ma confermando il rifiuto per il resto per rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001.
Ammissibilità degli argomenti fondati sul secondo marchio anteriore
Il Tribunale dichiara irricevibili le censure relative al marchio anteriore n. 18025770. La decisione impugnata si fondava infatti esclusivamente sul confronto con il marchio n. 18024541; il giudice dell’Unione non può esaminare questioni non trattate dalla commissione di ricorso e le parti non possono modificare l’oggetto della controversia rispetto a quello esaminato in sede amministrativa.
Primo e secondo motivo: riesame dei prodotti/servizi e divieto di reformatio in pejus
La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso non potesse riesaminare la somiglianza dei prodotti e servizi, già valutata in primo grado, né formulare conclusioni più sfavorevoli di quelle della divisione di opposizione.
Il Tribunale ricorda che tra i vari organi dell’EUIPO e le commissioni di ricorso vi è continuità funzionale: l’appello ha effetto devolutivo e richiede un riesame completo del merito, sia in fatto sia in diritto. In applicazione dell’articolo 95(1) del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 27(2) del regolamento delegato 2018/625, la commissione di ricorso può esaminare anche questioni di diritto non specificamente sollevate, se necessario per un’applicazione corretta del regolamento 2017/1001.
Il Tribunale ritiene quindi legittimo che la commissione di ricorso abbia riesaminato:
- la somiglianza dei prodotti della classe 11;
- la somiglianza tra i servizi di classe 35 e i prodotti coperti dal marchio anteriore.
Quanto al divieto di reformatio in pejus, il Tribunale osserva che la decisione impugnata aveva accolto parzialmente il ricorso della richiedente, consentendo la registrazione per una parte dei servizi; di conseguenza, la sua posizione complessiva non era peggiorata. Il principio, anche a volerlo ritenere invocabile in questo contesto, non risulta violato.
Terzo motivo: probabilità di confusione ai sensi dell’articolo 8(1)(b)
Il Tribunale conferma l’impostazione della commissione di ricorso, che aveva valutato il rischio di confusione con riguardo al pubblico ispanofono dell’Unione, considerato il più esposto al rischio di confusione.
Pubblico di riferimento e grado di attenzione
La commissione aveva individuato un pubblico composto sia da professionisti sia da consumatori finali. Per i prodotti di classe 11 il livello di attenzione del pubblico generale è ritenuto medio, poiché si tratta di beni non necessariamente costosi, non tecnici in senso stretto e non sempre richiedenti installazione professionale. Se vi sono due categorie di consumatori con livelli di attenzione diversi, va considerata quella meno attenta.
Confronto dei prodotti e dei servizi
Il Tribunale conferma che i prodotti di classe 11 della domanda sono identici a quelli del marchio anteriore, poiché rientrano nella più ampia categoria di "apparatus for water supply and sanitary purposes".
Per i servizi di classe 35, il Tribunale approva la conclusione di somiglianza media con i prodotti del marchio anteriore: i servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio di lavelli e articoli per cucina e bagno sono strettamente collegati ai beni interessati e possono essere prestati dagli stessi operatori che producono tali beni. La giurisprudenza riconosce infatti una somiglianza tra prodotti e servizi di vendita al dettaglio relativi a quei prodotti.
Confronto dei segni
Sul piano visivo, il Tribunale conferma una somiglianza media: il segno anteriore PRIMA è interamente ripreso all’inizio di "prımagran", e la parte aggiuntiva "gran" non elimina l’impressione di somiglianza. Le differenze grafiche e tipografiche sono considerate secondarie.
Sul piano fonetico, la somiglianza è ritenuta elevata: il segno richiesto incorpora integralmente la parola PRIMA, che costituisce la parte iniziale del termine complessivo e quella su cui il consumatore presta di regola maggiore attenzione.
Sul piano concettuale, i segni sono diversi: PRIMA, per il pubblico ispanofono, ha un significato, mentre "primagran" nel suo insieme non ne ha uno percepibile. Questa diversità concettuale non è sufficiente a neutralizzare le somiglianze visiva e fonetica.
Valutazione globale
Tenuto conto dell’identità dei prodotti, della somiglianza media dei servizi, della somiglianza visiva media e di quella fonetica elevata, il Tribunale condivide la conclusione della commissione di ricorso secondo cui sussiste rischio di confusione per il pubblico ispanofono. Il fatto che il marchio anteriore abbia un carattere distintivo soltanto normale o anche non elevato non esclude, di per sé, la confondibilità quando gli altri fattori convergono in tal senso.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso in quanto manifestamente infondato. La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle dell’EUIPO e dell’interveniente Primagaz.
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