Cassazione Penale, Sentenza n. 43231/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due ricorsi separati: (1) il primo difensore deduceva violazione di legge e vizi di motivazione circa la sussistenza e la scelta della misura cautelare (si contestava la necessità delle esigenze cautelari nonostante la totale incensuratezza e la successiva spontanea costituzione dell'indagato dopo alcuni giorni di sottrazione); (2) il successivo difensore denunciava l'inutilizzabilità delle intercettazioni per inosservanza delle norme procedurali, sostenendo che le intercettazioni erano disposte in altro procedimento e fuori dalle ipotesi che legittimano la deroga alle limitazioni dell'art. 266 cod. proc. pen., invocando il comma 2-bis dell'art. 266
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso dell'avvocato Ernesto Ruggiano è stato ritenuto tardivo: l'ordinanza era stata notificata all'indagato l'23/04/2022 e il ricorso è pervenuto alla cancelleria competente solo il 07/05/2022, oltre il termine perentorio di 10 giorni previsto dall'art. 311 c.1. Sul punto la Corte ha richiamato la regola secondo cui il deposito va fatto nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (art. 311 c.3) e, pur richiamando orientamenti che ammettono la presentazione in cancellerie diverse purché pervenga tempestivamente a quella competente, ha rilevato il tardivo arrivo. Il ricorso dell'avv. Leopoldo Perone è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi: la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale sul pericolo di fuga e di reiterazione, fondata sulle modalità del fatto, i collegamenti con soggetti attivi nel crimine organizzato, l'uso dell'arma e la sottrazione iniziale all'esecuzione. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la sentenza va comunicata al detenuto ai sensi dell'art. 94 disp. att.
Norme richiamate
art. 311 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine per proporre ricorso per cassazione (dieci giorni) e il termine decorre dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento; la Corte ha applicato tale termine per valutare la tempestività
art. 311, comma 3 cod. proc. pen.
il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione
La Corte interpreta questa norma come regola specifica che richiede il deposito del ricorso presso la cancelleria che ha emesso il provvedimento; la presentazione in altra cancelleria comporta il rischio di dichiarazione di tardività se non perviene tempestivamente all'ufficio competente
art. 128 cod. proc. pen.
Riguarda le notificazioni e gli avvisi di deposito; la data dell'ultima comunicazione ai sensi di detta norma è stata assunta quale termine iniziale per la decorrenza dei dieci giorni
art. 266 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'uso delle intercettazioni e le relative limitazioni; la Corte ha richiamato la distinzione tra comma 2 e le deroghe previste eventualmente dal comma 2-bis, richiamata nella censura difensiva
comma 2-bis dell'art. 266 cod. proc. pen.
Prevede ipotesi di deroga alle limitazioni ordinarie delle intercettazioni, richiamata nel motivo del ricorso che contestava la legittimità delle captazioni eseguite in altro procedimento; la Corte non ha però deciso sul merito della questione perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili
art. 270 cod. proc. pen.
Richiamato nella parte in cui si discute della legittimazione delle intercettazioni eseguite in altro procedimento; la censura sosteneva che le intercettazioni erano fuori dalle ipotesi previste dall'art. 270
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Prevede i motivi di impugnazione per cassazione, tra cui vizi di motivazione; il ricorso dell'avv. Perone lamentava vizi esiziali di motivazione che la Corte ha ritenuto invece specificati e congruamente valutati dal Tribunale
art. 582 e art. 583 cod. proc. pen.
Norme generali sulla presentazione degli atti di impugnazione in sedi diverse; la Corte ha precisato che la disciplina del ricorso per cassazione verso decisioni del tribunale della libertà è autonoma e specifica (art. 311 c.3) e non si conforma automaticamente alle possibilità offerte dagli artt. 582-583
art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Richiamato come espressione del principio di favor impugnationis; la Corte ha considerato l'orientamento giurisprudenziale che tende a favorire l'ammissibilità quando possibile, pur confermando l'esito negativo per tardività nel caso concreto
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione condannando al pagamento delle spese e di euro 3.000
art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la comunicazione della sentenza al ricorrente detenuto a cura del direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto la comunicazione secondo tale norma
Massime di principio
- Per i ricorsi in cassazione avverso provvedimenti cautelari il termine per proporre ricorso è perentorio e decorre dall'ultima notificazione o comunicazione: occorre calcolare correttamente la decorrenza e depositare tempestivamente
- Il deposito del ricorso deve avvenire nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione (art. 311 c.3); presentarlo in altra cancelleria espone al rischio che l'atto sia considerato tardivo qualora non pervenga immediatamente alla cancelleria competente
- La giurisprudenza può ammettere presentazioni in cancellerie diverse solo se l'atto perviene comunque in tempo alla cancelleria competente; tuttavia tale eccezione non elimina l'obbligo di cura nella scelta dell'ufficio destinatario
- Le censure sulla motivazione della misura cautelare richiedono specificità: bisogna mostrare in modo puntuale dove la motivazione sia illogica o contraddittoria; la mera affermazione generale non basta
- La spontanea costituzione dopo una precedente sottrazione all'esecuzione non elimina automaticamente il pericolo di fuga già concretizzatosi; i giudici valutano complessivamente modalità dei fatti, collegamenti e comportamento successivo
- Le questioni relative all'utilizzabilità delle intercettazioni richiedono un'attenta ricostruzione del presupposto legale delle captazioni (procedimento di riferimento, ipotesi di deroga previste dalla legge) e, se rilevanti, devono essere dedotte con precisione processuale
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); valutare la fondatezza e la tempestività prima di proporre gravami evita rischi economici
- In situazioni analoghe è consigliabile documentare tempestivamente la notifica/comunicazione ricevuta, depositare nella cancelleria competente e articolare i motivi con riferimenti normativi e probatori puntuali per superare il filtro di ammissibilità
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