Cassazione Penale, Sentenza n. 05916/2026 del 12/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione fra più sentenze e ha rideterminato la pena complessiva. Denuncia vizio di motivazione e violazione delle norme sul cumulo e sulla continuazione (art. 81 e 133 c.p.) e delle norme processuali (artt. 671, 125, 442, 533 c.p.p.) nonché dell'art. 111 Cost.: in particolare il GIP, pur avendo individuato correttamente come pena base quella risultante dalla sentenza ritenuta piu' elevata, non ha provveduto allo scorporo delle singole pene già aggregate nelle singole sentenze, non ha scorporato le pene dei reati già riconosciuti in continuazione, non ha calcolato e motivato distintamente gli aumenti per i reati satellite e non ha specificato se e come fosse stata applicata la riduzione per il rito abbreviato sulla porzione di pena calcolata in aumento.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa al calcolo della pena complessiva e ha rinviato al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno per un nuovo giudizio sul punto. La Corte ha richiamato e ribadito i principi: il giudice dell'esecuzione deve scorporare le pene già calcolate per singolo reato, individuare la pena piu' grave in termini concreti per il singolo reato, ricalcolare autonomi aumenti per ciascun reato satellite (anche se gia' in precedenza ritenuti in continuazione), motivare distintamente gli aumenti e indicare l'eventuale applicazione della riduzione per il rito abbreviato prima dell'applicazione del criterio moderatore ex art. 78 c.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Regola i limiti e le modalita' di cumulo per le pene; la Corte ha richiamato il controllo del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e dei limiti imposti dall'art. 81 nel calcolo della continuazione
art. 133 cod. pen.
Fonte del criterio moderatore per la determinazione della pena: va considerato dopo la determinazione della pena concretamente inflitta e dopo l'applicazione delle riduzioni per il rito abbreviato, secondo la Corte
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione al procedimento esecutivo e alla impugnazione degli atti del giudice dell'esecuzione; la censura riguarda la motivazione del calcolo esecutivo della pena
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamata con riferimento ai vizi procedurali e alla tutela difensiva nell'esecuzione delle sentenze
art. 442 cod. proc. pen.
Norma relativa agli effetti della sentenza e alla determinazione della pena; evocata in rapporto allo scorporo delle pene determinate in sede di cognizione
art. 533 cod. proc. pen.
Norma processuale menzionata tra quelle richiamate per contestare la motivazione e le modalita' di calcolo della pena complessiva
art. 111 Cost.
Richiamato con riguardo al diritto a una giustizia ragionevolmente motivata e al diritto di difesa; la Corte rileva l'insufficienza motivazionale dell'atto impugnato
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina le operazioni esecutive nel reato continuato: la Corte afferma che la riduzione per il rito abbreviato deve essere considerata in limine sulla pena concretamente inflitta e prima dell'applicazione del criterio moderatore
art. 78 cod. pen.
Criterio moderatore della pena: secondo la Corte va applicato dopo aver tenuto conto della pena concretamente inflitta e delle eventuali riduzioni per il rito abbreviato
Massime di principio
- Nel calcolo esecutivo della pena per reato continuato tra piu' sentenze il giudice deve scorporare le pene gia' aggregate in cognizione e individuare la pena piu' grave sul piano del singolo reato, non sulla base della sommatoria gia' effettuata
- Per ciascun reato satellite il giudice dell'esecuzione deve ricalcolare autonomamente gli aumenti e motivare distintamente tali aumenti in relazione alla proporzione tra le pene e ai limiti dell'art. 81 c.p.
- La riduzione per il rito abbreviato va considerata sulla pena concretamente inflitta in sede di cognizione e va applicata prima di eventuali ulteriori criteri moderatori (art. 78 c.p.)
- Se manca una motivazione sufficiente circa lo scorporo, il calcolo degli aumenti e l'applicazione delle riduzioni, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione e' annullabile con rinvio per nuovo giudizio
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