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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27901/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento per IRPEF relativa all'anno d'imposta 2006, emessa per Euro 77.415,40. In primo grado il ricorso era stato accolto perché non risultava provata la notifica dell'avviso di accertamento prodromico; in appello, però, la CTR riformava la decisione e rigettava l'impugnazione. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva cinque censure: (1) violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ammesso nuovi documenti in appello a prova della notifica dell'avviso di accertamento; (2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e tributari per avere ritenuto adeguatamente motivata la cartella quanto al calcolo degli interessi; (3) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per mancata notifica dell'appello al concessionario della riscossione e per l'asserita inscindibilità della lite; (4) violazione delle norme sulla sottoscrizione degli atti esecutivi, sostenendo che la cartella dovesse essere sottoscritta; (5) violazione degli artt. 11 e 18 d.lgs. 546/1992, assumendo che l'appello dell'Ufficio fosse invalido perché non firmato dal Direttore o da un funzionario munito di specifica delega.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché nel processo tributario l'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello, senza la preclusione dell'art. 345 c.p.c.; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di adeguata descrizione della cartella e comunque ha richiamato il principio per cui, se la cartella segue un atto impositivo che ha già determinato il debito, la motivazione sugli interessi è sufficiente con il richiamo dell'atto presupposto e della quantificazione degli accessori; ha ritenuto infondato il terzo motivo, perché nelle cause scindibili non sussiste obbligo di integrare il contraddittorio verso tutte le parti del primo grado; ha respinto il quarto motivo, affermando che l'omessa sottoscrizione della cartella non ne determina invalidità quando l'atto sia comunque riferibile all'organo competente e il modello ministeriale non preveda la firma; ha infine respinto il quinto motivo, confermando che l'ufficio locale è validamente rappresentato dal direttore o dal preposto al reparto competente, senza necessità di esibire una specifica delega, salvo prova di usurpazione o appartenenza del sottoscrittore a diverso ufficio. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa delle intimate; disposto inoltre l'onere dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 58, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel giudizio tributario di appello è consentita la produzione di nuovi documenti, anche se preesistenti e non prodotti in primo grado, senza le preclusioni proprie dell'art. 345 c.p.c.

  • art. 345, terzo comma, c.p.c.

    la preclusione alla produzione di nuovi documenti non opera nel processo tributario per effetto della disciplina speciale dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992

  • art. 3, l. n. 241 del 1990

    la motivazione dell'atto è sufficiente quando, in presenza di un atto presupposto che ha già determinato il debito, la cartella richiami tale atto e quantifichi gli accessori

  • art. 7, l. n. 212 del 2000

    l'obbligo di motivazione della cartella è assolto, nei casi considerati, mediante il richiamo dell'atto precedente e l'indicazione dell'importo degli interessi maturati

  • art. 20, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione della cartella nel contesto della censura sugli interessi

  • art. 53, d.lgs. n. 546 del 1992

    non elimina la distinzione tra cause inscindibili e scindibili; nelle cause scindibili opera la disciplina codicistica degli artt. 331 e 332 c.p.c.

  • art. 331 c.p.c.

    nelle cause inscindibili o dipendenti disciplina l'integrazione del contraddittorio in appello

  • art. 332 c.p.c.

    nelle cause scindibili consente di non integrare il contraddittorio verso le parti il cui interesse alla partecipazione all'appello sia venuto meno

  • art. 480, quarto comma, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di sottoscrizione della cartella, ma la Corte esclude l'assimilazione tale da imporre la firma

  • art. 125 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sulla sottoscrizione degli atti, ma ritenuto non determinante per la validità della cartella

  • art. 25, d.P.R. n. 602 del 1973

    la cartella di pagamento è predisposta secondo modello ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell'esattore

  • artt. 10 e 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    attribuiscono la capacità di stare in giudizio all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, rappresentato dal direttore o da altro preposto al reparto competente

  • art. 18, commi 3 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dal ricorrente sulla valida proposizione dell'appello dell'Ufficio, ma la Corte conferma la legittimazione del sottoscrittore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo all'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma di inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Nel processo tributario di appello è ammissibile la produzione di nuovi documenti anche se già esistenti nel primo grado, perché la disciplina speciale dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 prevale sulla preclusione di cui all'art. 345 c.p.c.
  • Quando la cartella di pagamento segue un atto impositivo che ha già determinato il debito d'imposta e gli accessori, l'obbligo di motivazione è soddisfatto dal richiamo dell'atto presupposto e dalla quantificazione degli interessi maturati, senza necessità di indicare analiticamente i singoli saggi o le modalità di calcolo.
  • Nelle controversie tributarie con pluralità di parti la disciplina dell'impugnazione conserva la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti; nelle cause scindibili non sussiste obbligo di integrare il contraddittorio in appello verso le parti la cui partecipazione non sia più necessaria.
  • L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento non ne comporta invalidità se l'atto è inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente e il modello ministeriale non richiede la firma del funzionario.
  • Nel contenzioso tributario l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate ha capacità processuale ed è validamente rappresentato dal direttore o dal preposto al reparto competente; la mancanza di una specifica delega scritta non inficia di per sé l'impugnazione, salvo prova di usurpazione del potere o di appartenenza del sottoscrittore a un diverso ufficio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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