Cassazione Penale, Ordinanza n. 24229/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto aggravato, già confermata in appello, è rimasta dunque ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito l'imputato era stato condannato, con sentenza poi confermata in appello, per furto aggravato. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'unico motivo dedotto riguardava la gestione dell'udienza di appello: l'imputato, detenuto, sosteneva di avere chiesto di presenziare all'udienza e tale richiesta sarebbe dovuta valere come istanza di trattazione orale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché, anche volendo qualificare la richiesta come istanza di trattazione orale, essa era comunque tardiva, essendo stata depositata il 12 giugno 2024 e quindi oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020. La diversa indicazione, nell'intestazione della sentenza impugnata, dell'imputato come libero anziché detenuto è stata qualificata come mero errore materiale, privo di concreto pregiudizio per la difesa.
Norme richiamate
art. 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020
termine di quindici giorni prima dell'udienza
La richiesta di trattazione orale deve essere presentata entro il termine stabilito; una domanda depositata oltre tale termine è tardiva e non può fondare una censura utile in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello trattato con modalità non partecipata o cartolare, l'eventuale istanza dell'imputato di partecipare o di ottenere la trattazione orale deve rispettare il termine perentorio previsto dalla disciplina emergenziale richiamata; la tardività rende il motivo manifestamente infondato.
- Un errore materiale nell'intestazione della sentenza impugnata, come l'indicazione dell'imputato come libero anziché detenuto, non determina di per sé nullità o invalidità della decisione se non risulta un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Quando il ricorso per cassazione è fondato su una doglianza manifestamente infondata, la Corte può dichiararlo inammissibile con le conseguenti statuizioni sulle spese processuali e sulla somma in favore della Cassa delle ammende.
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