Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6207/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione quarta, -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202406789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato il diniego del riscatto, ai fini pensionistici, del periodo di studi universitari antecedente all’arruolamento e riconosciuto il relativo diritto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Un ufficiale della Guardia di finanza, immatricolato nell’a.a. 1993/1994, arruolato il 20 settembre 1996 e nominato ufficiale in servizio permanente effettivo con decorrenza dal 15 dicembre 2010, aveva chiesto il riconoscimento ai fini pensionistici del periodo di studi universitari dal 1° novembre 1993 al 19 settembre 1996. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza. Il TAR Lombardia aveva accolto il ricorso, ritenendo che il periodo riscattabile decorresse dalla data di immatricolazione fino all’ingresso in ruolo. Il MEF ha appellato deducendo: a) difetto di interesse ad agire, poiché il militare era ancora in servizio; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1860 del d.lgs. n. 66/2010, per l’erronea equiparazione tra personale civile e personale militare e per l’erronea individuazione del periodo riscattabile. Il militare ha chiesto il rigetto dell’appello. Il motivo originario relativo alla violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, assorbito dal TAR, non è stato riproposto in appello ed è stato ritenuto rinunciato ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello sulla base del motivo di merito, ritenendo superfluo esaminare il motivo relativo al difetto di interesse ad agire secondo il criterio della ragione più liquida e l’assorbimento per economia processuale. Ha interpretato l’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973 nel senso che, per gli ufficiali la cui nomina in servizio permanente effettivo richieda il possesso della laurea, sono computabili ai fini pensionistici tanti anni antecedenti alla data di conseguimento della laurea quanti corrispondono alla durata legale del corso. Il riferimento agli anni “antecedenti” impone quindi un computo a ritroso dalla data di conseguimento del titolo, non un computo in avanti dalla data di immatricolazione. Il limite della durata legale individua il numero massimo di anni riscattabili, indipendentemente dal tempo effettivamente impiegato per conseguire la laurea, e non stabilisce il dies a quo nella data di immatricolazione. Non è applicabile in via sistematica l’art. 13 del medesimo d.P.R., relativo al personale civile, per perseguire un’omogeneità di trattamento: la disciplina del riscatto gratuito per il personale militare è eccezionale e trova fondamento nella distinta disciplina previdenziale derivante dalla diversità strutturale tra status civile e militare. In riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è stato respinto. Le spese di entrambi i gradi, comprese quelle della fase cautelare, sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

    «nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi»

    La disposizione impone il computo a ritroso dalla data di conseguimento della laurea; la durata legale costituisce il limite massimo degli anni computabili e non fa decorrere il periodo riscattabile dalla data di immatricolazione.

  • art. 13 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

    «il riscatto può essere esercitato per i periodi di studio decorrenti dall’inizio dell’anno accademico di iscrizione»

    La disposizione riguarda il personale civile e non può essere utilizzata per estendere al personale militare una disciplina diversa da quella specificamente prevista dall’art. 32.

  • art. 1838 d.lgs. n. 66/2010

    Fa salva la disciplina generale per i dipendenti pubblici, ma stabilisce che il trattamento previdenziale del personale militare e delle forze di polizia a ordinamento militare è disciplinato dalle disposizioni del libro settimo del codice.

  • art. 1860 d.lgs. n. 66/2010

    Rinvia all’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973 per la disciplina del riscatto ai fini pensionistici dei periodi di studio degli ufficiali.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    La censura assorbita in primo grado e non riproposta in appello si intende rinunciata.

  • art. 57 c.p.a.

    Le spese della fase cautelare rientrano nella regolazione complessiva delle spese di lite.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Consente la regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo i criteri applicabili.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, per gli ufficiali la cui nomina in servizio permanente effettivo richieda il possesso della laurea, il riscatto ai fini pensionistici riguarda, entro il limite della durata legale del corso, gli anni antecedenti alla data di conseguimento del titolo, con computo a ritroso da tale data.
  • Il riferimento alla durata legale del corso universitario individua il numero massimo degli anni riscattabili e non comporta che il periodo riscattabile debba decorrere dalla data di immatricolazione, indipendentemente dalla data di conseguimento della laurea.
  • La disciplina dell’art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973, relativa al personale civile, non può essere applicata analogicamente al personale militare per realizzare una parità di trattamento, quando il legislatore ha previsto per quest’ultimo una disciplina previdenziale speciale e distinta.
  • La diversità strutturale tra personale civile e personale militare consente discipline differenziate in materia di riscatto pensionistico; non è quindi possibile assumere automaticamente la disciplina del personale civile quale parametro interpretativo della disciplina speciale prevista per il personale militare.
  • Nel processo amministrativo il giudice può decidere sulla base della ragione più liquida, esaminando il motivo decisivo e assorbendo una questione processuale divenuta irrilevante ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.