Sentenza del 26/02/2020 n. 632 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - registrazione degli atti enunciati - condizione - rilevanza fra le medesime parti - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contesta l'applicazione dell'imposta di registro a disposizioni enunciate in un atto che riguarderebbero prestazioni/rapporto tra soggetti diversi: l'Amministrazione aveva ritenuto imponibili tali disposizioni come parte dell'atto principale; il ricorrente sostiene che quelle disposizioni sono state poste in essere con soggetti terzi (cessione del prezzo mediante cessione di credito verso un terzo) e quindi non rilevano ai fini dell'imposta rispetto alle parti dell'atto registrato.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'imposta di registro si applica alle disposizioni enunciate in un contratto solo se le relative obbligazioni sono state poste in essere tra le medesime parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione. Nel caso concreto, essendo il pagamento avvenuto mediante cessione di credito nei confronti di un soggetto terzo, manca la coincidenza delle parti e quindi le disposizioni enunciate non sono imponibili nell'ambito dell'atto principale; il ricorso è stato accolto.
Norme richiamate
imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)
L'imposta di registro riguarda le scritture e le disposizioni rilevanti tra le parti dell'atto; per l'applicazione a disposizioni 'enunciate' è necessaria la corrispondenza soggettiva delle prestazioni rispetto alle parti dell'atto. Se il pagamento o la prestazione è esternalizzata verso un terzo (es. cessione di credito), la disposizione non si considera inserita nel rapporto fra le stesse parti dell'atto e non è imponibile nel contesto di quell'atto.
Massime di principio
- L'imposta di registro su clausole o disposizioni enunciate in un atto si applica solo se le obbligazioni cui si riferiscono sono state create o eseguite tra le stesse parti firmatarie dell'atto.
- Se il corrispettivo di una cessione immobiliare è corrisposto mediante un'operazione che coinvolge un terzo (es. cessione di credito verso un soggetto estraneo all'atto), manca la coincidenza delle parti e le disposizioni riferite a quella prestazione non sono imponibili nell'atto principale.
- Per valutare l'imponibilità è necessario guardare alla sostanza dell'operazione e alla reale intestazione delle obbligazioni e dei pagamenti, non solo alla formulazione testuale dell'atto.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare che le obbligazioni gravanti sulle parti dell'atto sono effettivamente tra le medesime parti; in presenza di un terzo che esegue o subentra nel pagamento, l'onere dimostrativo è dell'Amministrazione.
- In contratti complessi, è utile documentare chiaramente se e come eventuali pagamenti o compensazioni coinvolgono soggetti terzi, per prevenire contestazioni sull'imponibilità ai fini dell'imposta di registro.
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