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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16429/2020 del 30/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione (R.G. 2600/2016) in applicazione del combinato disposto degli artt. 306-390 c.p.c.; nulla è stato statuuto sulle spese in quanto le parti le hanno compensate integralmente tra loro. È stato inoltre precisato che non sussistono presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cosiddetto "doppio contributo".

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rainoldi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4366/2015 della Corte d'appello di Milano. LoCle s.r.l. e Lorenzo Clerici hanno depositato controricorso. Le parti, avendo perso interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità, hanno concordato la reciproca rinuncia al ricorso e al controricorso e la compensazione integrale delle spese; la rinuncia del ricorrente è stata formalizzata ai sensi dell'art. 390 c.p.c.

Norme richiamate

  • artt. 306-390 cod. proc. civ.

    artt. 306-390 cod. proc. civ.

    Il combinato disposto è richiamato per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione quando le parti rinunciano al procedimento; quindi applicazione generale delle norme sull'estinzione del processo per rinuncia e sulle conseguenze processuali.

  • art. 390 cod. proc. civ.

    L'art. 390 è richiamato specificamente in relazione alla rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente; la Corte dà efficacia alla rinuncia formale ai sensi di tale norma e la rileva come causa di estinzione del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia formale del ricorrente ai sensi dell'art. 390 c.p.c. determina l'estinzione del giudizio di cassazione se non sussistono più esigenze di prosecuzione del processo.
  • Se le parti concordano la rinuncia reciproca e la compensazione delle spese, il giudice di legittimità dichiara l'estinzione senza pronunciare ulteriori statuizioni sulle spese.
  • La semplice rinuncia del ricorrente, se accolta, rende privo di oggetto il gravame e consolida la situazione processuale di chi resiste (che de facto ottiene il mantenimento della situazione determinata dalla decisione impugnata).
  • L'imposizione del "doppio contributo" non è automatica: occorre che sussistano specifici presupposti normativi; in assenza di tali presupposti il giudice non lo dispone quando dichiara l'estinzione per rinuncia concordata.
  • Prima di procedere a rinunce o accordi di compensazione delle spese è consigliabile formalizzare per iscritto l'accordo tra le parti e verificare eventuali effetti su controricorsi o posizioni di terzi non aderenti, perché la rinuncia potrebbe non incidere su atti processuali di altri soggetti se non espressamente estesa.

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