Cassazione Penale, Ordinanza n. 04796/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda processuale riguarda un imputato che ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 25 febbraio 2025. L’unico motivo dedotto lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. La difesa sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito avesse omesso o mal valutato i presupposti per concedere la conversione sanzionatoria. La Corte di cassazione rileva però che la censura era meramente riproduttiva di una doglianza già proposta in appello e già respinta con motivazione logicamente congrua, fondata sulla prognosi di recidiviva e sulla pericolosità sociale desunte dai precedenti penali. Ne consegue che il ricorso investiva valutazioni di merito rientranti nella discrezionalità del giudice di appello e non sindacabili in sede di legittimità se non nei limiti dell’arbitrio o dell’illogicità manifesta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile perché coincidente con una doglianza già svolta in appello e già disattesa con motivazione immune da vizi logici. Ha inoltre confermato che la valutazione sulla mancata conversione della pena, ancorata alla prognosi di recidiva e alla pericolosità sociale dell’imputato, costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito non sindacabile in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo censure già dedotte e specificamente esaminate dal giudice di appello.
- La doglianza sulla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, quando si traduce nella contestazione di un giudizio fondato su prognosi di recidiva e pericolosità sociale, investe un apprezzamento di merito rimesso alla discrezionalità del giudice territoriale.
- La valutazione discrezionale del giudice di merito sulla scelta del trattamento sanzionatorio non è sindacabile in cassazione se non nei casi di mancanza assoluta, manifesta illogicità o arbitrio della motivazione.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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