Cassazione Penale, Ordinanza n. 09707/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha ritenuto responsabile di una rapina aggravata ex art. 628, comma 2, c.p. e gli ha irrogato la relativa pena. Deduce, da un lato, violazione di legge per l'affermazione di responsabilità e per l'eccessività del trattamento sanzionatorio, richiamando anche la pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024. Sostiene inoltre, dall'altro lato, un vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per il diniego dell'attenuante della lieve entità della rapina, già prospettata con memoria e conclusioni aggiuntive. La Corte rileva che la prima doglianza ripropone censure già formulate in appello senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata; la seconda è ritenuta infondata perché il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto dall'assenza di elementi positivi e dai precedenti penali, mentre la valutazione sulla lieve entità è giudizio di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato, come nel caso di specie.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Osserva che i motivi sono, in parte, meramente riproduttivi di doglianze già disattese in appello e quindi aspecifici, e, in parte, manifestamente infondati. Quanto alle attenuanti generiche, ribadisce che il loro mancato riconoscimento può essere motivato dall'assenza di elementi favorevoli e anche dai precedenti penali. Quanto alla diminuente della lieve entità della rapina, afferma che la verifica dei presupposti è una quaestio facti rimessa al giudice di merito e che la Corte territoriale ha dato motivazione congrua valorizzando la consistenza del danno arrecato alle persone offese e le modalità della condotta. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628, comma 2, c.p.
richiamato come titolo di reato oggetto di affermazione di responsabilità e di contestazione sulla pena
Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024
invocata dalla difesa in relazione al trattamento sanzionatorio e alla rapina di lieve entità
art. 62-bis c.p.
non citato espressamente, ma la decisione riguarda il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
art. 62, n. 4, c.p.
non citato espressamente, ma la decisione riguarda la diminuente della lieve entità della rapina
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato dall'assenza di elementi o circostanze positive in favore dell'imputato; anche i precedenti penali possono essere valorizzati in senso ostativo.
- La valutazione sulla sussistenza della lieve entità della rapina è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non illogica.
- Ai fini della lieve entità della rapina, il giudice deve apprezzare la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, nonché la particolare tenuità del danno o del pericolo; la consistenza del danno alle persone offese e le modalità della condotta possono escluderne l'applicazione.
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