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Sentenza

Sentenza n. 568/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 175/2024 pubblicata il 23/04/2024 RG n. 617/2023 del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'esecuzione della sentenza n. 175/2024 del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, pubblicata il 23 aprile 2024. La sentenza di cui si chiedeva l'esecuzione aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo complessivo di 2.500 euro. La pronuncia era stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: esistenza di un titolo giudiziale esecutivo, rituale notificazione della sentenza ai fini dell'esecuzione forzata, decorso del termine dilatorio di 120 giorni e mancata attuazione da parte dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con il compito di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, oggetto dell'obbligo di attribuzione riconosciuto dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la rituale notificazione del titolo giudiziale ai fini dell'esecuzione forzata e il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento spontaneo, uniti alla mancata esecuzione da parte dell'amministrazione, integrano i presupposti per ordinare l'esecuzione del giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inerzia dell'amministrazione, anche individuando un organo interno all'amministrazione con facoltà di delega.
  • L'amministrazione è tenuta a dare esecuzione completa ed esatta al comando contenuto nel titolo giudiziale, non potendo limitarsi a un adempimento parziale o sostanzialmente elusivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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