Ordinanza n. 601/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1664 del 19.12.2025 avente ad oggetto “Procedura Aperta (art. 71 del D.lgs. 36/2023) per l’affidamento della fornitura di sistemi analitici per l’esecuzione di esami ematologici – ID Appalto ANAC: C0F6FF38-DB2C-4D80-BB04-27B47CB12FEB – Provvedimento di aggiudicazione; - della nota dell’ASL del 22.12.2025 con cui la predetta determinazione con i verbali della commissione di gara e del seggio di gara, è stata comunicata alla Beckman ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 36/2023; -di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice, redatti in occasione delle sedute del 09.10.2025, 16.10.2025, 21.10.2025, 30.10.2025, di tutti i verbali redatti dal R.U.P. 06.08.2025, il 16.12.2025 ed il 27.12.2025; -di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e correlato a quelli oggetto di impugnazione, anche non noti alla ricorrente, e di ogni condotta dell’ASP adottata in violazione di legge; e per la declaratoria di illegittimità della interpretazione ed applicazione delle prescrizioni capitolari della legge di gara da parte della Commissione Giudicatrice e della Stazione appaltante laddove hanno consentito all’offerta presentata dalla Dasit di superare il vaglio del possesso delle caratteristiche e requisiti tecnici previsti a pena di esclusione; e per l’accertamento e la dichiarazione di inefficacia del Contratto eventualmente stipulata tra Dasit e ASL, l’acquisizione di quanto costituente oggetto del Lotto 1 della gara; e per l’accertamento del danno ingiusto patito dalla ricorrente a cagione degli atti impugnati e la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di detto danno, in via principale in forma specifica con riedizione della graduatoria a seguito dell’esclusione della Dasit ed affidamento alla Beckman della forniture oggetto del Lotto n. 1, anche ai sensi degli artt. 122 e 124 del D.lgs. 104/2010, ed nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, per equivalente con il pagamento in favore della ricorrente, della somma che sarà determinata anche in via equitativa all’esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla debenza al saldo; per l’annullamento del Bando di Gara e del Disciplinare di Gara e degli allegati riferibili alla fornitura costituente oggetto del Lotto 1 (CIG B75EF8AA45), del valore complessivo comprese le opzioni di rinnovo di € 2.500.000,00 – base d’asta), qualora le prescrizioni capitolari fossero interpretabili nel senso di consentire all’offerta presentata dalla Dasit di superare il vaglio del possesso delle caratteristiche e requisiti tecnici previsti a pena di esclusione. II. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da DASIT S.P.A. il 23 gennaio 2026: per l’annullamento -dei verbali, redatti in occasione delle sedute del 09.10.2025, 16.10.2025, 21.10.2025, 30.10.2025, di tutti i verbali redatti dal R.U.P. 06.08.2025, il 16.12.2025 ed il 127.12.2025, con particolare riferimento ai verbali n. 1 del 9.10.2025 e n. 2 del 16.10.2025, laddove non è stata disposta l’esclusione di BECKMAN COULTER S.r.l., in quanto non in possesso di un Requisito Indispensabile degli Analizzatori Ematologici (Capitolato, articolo 2.1, pag. 6/19) - di ogni atto presupposto, conseguente e successivo, ancorché non noto. III. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BECKMAN COULTER S.R.L. il 13 febbraio 2026: per l’annullamento, previa sospensione cautelare, unitamente agli atti impugnati con il ricorso introduttivo dei seguenti atti: - della nota della Commissione Giudicatrice protocollo 0016948/i del 21.01.2026 redatta all’esito della seduta presumibilmente tenutasi a seguiti di riconvocazione per fornire motivazione sulla mancata esclusione della Dasit dalla procedura di gara, e da ritenersi quindi integrativa del provvedimento di aggiudicazione e degli atti presupposti tutti oggetto di impugnazione, di cui Beckman ha avuto cognizione a seguito della produzione in giudizio di detta relazione, intervenuta da parte della difesa della resistente in data 22.01.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 della gara per la fornitura di sistemi analitici per esami ematologici, con i relativi verbali e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa seconda concorrente ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 1 in favore dell’aggiudicataria, deducendo che l’offerta tecnica di quest’ultima non possedesse caratteristiche e requisiti tecnici minimi previsti dal capitolato a pena di esclusione. In particolare, la ricorrente ha contestato l’interpretazione e l’applicazione della lex specialis da parte della commissione giudicatrice e della stazione appaltante, anche con riferimento ai parametri refertabili per l’esame emocromocitometrico e al requisito secondo cui i sistemi proposti dovessero utilizzare la stessa tecnologia e gli stessi reagenti. Sono stati inoltre proposti motivi aggiunti contro la relazione della commissione redatta a seguito della riconvocazione per motivare la mancata esclusione dell’aggiudicataria. La ricorrente ha chiesto cautelarmente la sospensione degli atti, nonché, nel merito, l’annullamento dell’aggiudicazione, l’eventuale inefficacia del contratto, il subentro o la riedizione della graduatoria e, in subordine, il risarcimento per equivalente. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che anche l’offerta della ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa per il mancato possesso di un requisito indispensabile degli analizzatori ematologici.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto non apprezzabilmente fondata la contestazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Con riferimento ai parametri refertabili dell’esame emocromocitometrico, il parametro aggiuntivo MDW, offerto dalla ricorrente principale per il setting della sepsi, non era previsto dal capitolato tra i requisiti minimi del prodotto richiesto; il capitolato richiedeva invece la refertazione dei parametri espressamente elencati, inclusi WBC, RBC, Hgb, MCH, MCHC, MCV, PLT, MPV, gli indici di distribuzione, la formula leucocitaria a cinque popolazioni, il conteggio degli eritroblasti e, ove richiesto, dei reticolociti. Quanto al requisito dell’utilizzo della stessa tecnologia e degli stessi reagenti, il giudice ha ritenuto non irragionevole la valutazione di conformità compiuta dalla commissione, poiché l’apparecchio di fascia B utilizzava la stessa tipologia di reagenti dell’apparecchio di fascia A, sebbene quest’ultimo potesse impiegare anche ulteriori reagenti. Il periculum è stato ritenuto genericamente prospettato e comunque non provato, non essendo dimostrata una concreta compromissione della posizione competitiva dell’impresa sul mercato. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 14 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura aperta di gara.
art. 90 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e degli atti di gara.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la valutazione della domanda cautelare, respinta per carenza di fumus boni iuris e di periculum in mora.
artt. 122 e 124 c.p.a.
Richiamati nelle domande di inefficacia del contratto, subentro o risarcimento connessi all’impugnazione dell’aggiudicazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario non presenta fumus boni iuris quando il requisito invocato dal concorrente non è previsto dalla lex specialis tra le caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione.
- L’offerta di un parametro o di una funzionalità aggiuntiva rispetto a quelli espressamente richiesti dal capitolato non può, di per sé, fondare l’esclusione dell’offerta concorrente né dimostrare la non conformità dell’offerta dell’aggiudicatario.
- È non irragionevole ritenere rispettato il requisito dell’utilizzo della stessa tecnologia e degli stessi reagenti quando gli apparecchi offerti utilizzano la stessa tipologia di reagenti, anche se uno degli apparecchi può utilizzare ulteriori reagenti.
- Il periculum in mora non è dimostrato dalla mera allegazione di una compromissione della posizione competitiva sul mercato: occorre prospettare e provare un pregiudizio concreto e attuale derivante dall’esecuzione degli atti impugnati.
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