Cassazione Penale, Sentenza n. 11388/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fiorino impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il suo ricorso in opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Denunciava: (i) incompetenza del giudice civile a decidere l'opposizione prevista dall'art. 99 d.P.R. 115/2002 (la competenza spetta al Presidente dell'ufficio giudiziario e la materia è assoggettata, per le fasi non disciplinate, al processo penale); (ii) errata applicazione dell'art. 99 richiedendo al ricorrente di provare ciò che doveva solo autocertificare (art. 76 D.P.R. 115/2002); (iii) illegittimo computo nel reddito degli introiti relativi al reato in corso; (iv) omissione dell'assunzione di prove decisive richieste dall'opponente per dimostrare che non viveva di proventi illeciti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha affermato che il procedimento di opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 è soggetto alle regole del procedimento penale, nei limiti del richiamo al rito speciale per gli onorari, e che la competenza a decidere spetta al Presidente dell'ufficio giudiziario del giudice che ha provveduto (che può delegare la trattazione ma nell'ambito della sede penale). Nel caso di specie il giudice civile monocratico aveva deciso impiegando regole civili ed era dunque funzionalmente incompetente. La Corte ha annullato l'ordinanza senza rinvio e ha trasmesso gli atti al Presidente del Tribunale di Taranto per il prosieguo.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99
L'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di patrocinio è disciplinata dall'art. 99; la procedura resta connessa al processo penale e la competenza a decidere spetta al Presidente dell'ufficio giudiziario del giudice che ha provveduto; il richiamo al processo speciale per gli onorari non muta la natura accessoria rispetto al penale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76
L'art. 76 disciplina l'autocertificazione del richiedente il patrocinio; la Corte rileva che l'interessato deve allegare/autocertificare le proprie condizioni di reddito e che la procedura deve consentire ampie facoltà probatorie per accertare i requisiti.
Codice di procedura civile - art. 702-bis e ss.
art. 702-bis e ss. c.p.c.
Il richiamo al rito sommario di cognizione previsto dagli artt. 702-bis e ss. è limitato: devono applicarsi soltanto le disposizioni compatibili con la natura speciale dell'opposizione ex art. 99 D.P.R. 115/2002; alcune norme del rito civile risultano incompatibili con il procedimento specializzato per il patrocinio.
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 - art. 14
Ha tipizzato i procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari richiamati dall'art. 99; però la Corte chiarisce che il rinvio è limitato alle disposizioni compatibili con la natura penale-accessoria della materia.
Legge 13 giugno 1942, n. 794 - artt. 28 e 29
Riferimento storico al processo speciale per gli onorari; utile per ricostruire la disciplina di specialità del procedimento e spiegare la necessità di mantenerne i caratteri "penali" e speciali anche dopo le riforme successive.
Codice di procedura penale - art. 122
Richiamato in giurisprudenza per la questione della procura e della nomina del difensore nel reclamo/opponezione; la Corte sottolinea la esigenza di considerare le regole del processo penale per le fasi non disciplinate espressamente dall'art. 99.
Massime di principio
- L'opposizione al rigetto dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato (art.99 D.P.R. 115/2002) va trattata secondo le regole del procedimento penale per le fasi non espressamente disciplinate: la competenza spetta al Presidente dell'ufficio giudiziario del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
- Il rinvio alle norme civili (art.702-bis c.p.c. e ss.) è limitato: vanno applicate solo le disposizioni compatibili con la natura speciale e con la finalità di garantire il diritto di difesa del non abbiente; non è possibile trasferire l'intera trattazione al rito civile quando ciò alteri la natura protettiva del procedimento.
- Se l'opposizione è decisa da un giudice civile monocratico che ha applicato regole civili in luogo di quelle penali/speciali, il provvedimento è viziato per incompetenza funzionale e può essere annullato in cassazione.
- Il richiedente deve poter allegare e, fino alla decisione, provare le condizioni reddituali; l'istruttoria deve essere sufficientemente flessibile e il giudice può e deve avvalersi di poteri di ufficio e consentire assunzione di prove, non limitarsi a valutare solo l'autocertificazione se emergono elementi che richiedono accertamenti.
- In situazioni analoghe, è preferibile proporre l'opposizione seguendo le modalità indicate dall'art. 99 (notifica al Presidente dell'ufficio giudiziario competente) e sollecitare che il procedimento sia trattato nell'ambito penale o, se delegato, comunque con le tutele e la flessibilità probatoria proprie del procedimento per il patrocinio gratuito.
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