Cassazione Civile, Ordinanza n. 20437/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce da una procedura fallimentare: una società fu dichiarata fallita dal Tribunale, il reclamo ex art. 18 l.fall. venne respinto dalla Corte d'appello e il successivo ricorso per cassazione fu definito con ordinanza della Suprema Corte. La società ha poi proposto ricorso per revocazione avverso tale ordinanza, deducendo errore revocatorio ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. in relazione all'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., perché l'ordinanza sarebbe stata resa sulla supposizione di un fatto inesistente: la regolare comunicazione dell'avviso di trattazione in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. al difensore e al domiciliatario, che in realtà non era mai avvenuta. Nel ricorso, però, la parte si è limitata a indicare i motivi dell'originario ricorso per cassazione senza riprodurne compiutamente le argomentazioni in fatto e in diritto e senza formulare una vera domanda di decisione sull'originario ricorso nella fase rescissoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto effettivamente allegato un possibile errore di fatto relativo alla mancata comunicazione dell'adunanza camerale, ma ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorso non conteneva la necessaria riproposizione completa delle censure dell'originario ricorso per cassazione né la richiesta di decisione sul merito della fase rescissoria. Le argomentazioni depositate solo in memoria sono state ritenute inidonee a superare il vizio originario. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 18 L. fall.
richiamato come base del reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, senza ulteriori sviluppi interpretativi
art. 380-bis c.p.c.
avviso di trattazione in camera di consiglio
la mancata notificazione dell'avviso integra il fatto dedotto come presupposto dell'errore revocatorio, ma non basta a rendere ammissibile il ricorso se manca l'autosufficienza
art. 391-bis c.p.c.
la revocazione delle decisioni della Cassazione è soggetta alle regole formali proprie del ricorso per cassazione, inclusa l'autosufficienza
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
l'errore revocatorio è configurabile solo in presenza di supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione avverso una decisione della Corte di cassazione deve rispettare, a pena di inammissibilità, i requisiti formali e sostanziali propri del ricorso per cassazione, compreso il principio di autosufficienza.
- Quando si denuncia errore revocatorio per supposizione di un fatto inesistente, non è sufficiente allegare l'errore: il ricorrente deve anche riproporre compiutamente le originarie censure e chiedere la decisione sul ricorso iniziale nella fase rescissoria.
- La sola elencazione dei motivi dell'originario ricorso, senza svilupparne gli argomenti in fatto e in diritto, non consente alla Corte di passare alla fase rescissoria e determina l'inammissibilità della revocazione.
- La mancata comunicazione dell'avviso di camera di consiglio può integrare il fatto storico posto a base del vizio revocatorio, ma l'ammissibilità del rimedio resta subordinata al rispetto delle regole processuali sul contenuto del ricorso.
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