Sentenza n. 7251/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. del decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; 2. del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; 3. dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; 4. ove occorra, della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; 5. ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; 6. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24 febbraio 2023: - del decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, con il quale vengono previsti gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pubblicato sul BUR n. 151 del 14 dicembre 2022; - dell'Allegato A al predetto decreto, recante “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota prot. n. 544830 del 24 novembre 2022 dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, che ha fornito agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019; - della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022 con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali, accordo e intesa Stato-Regioni, circolare ministeriale e successivi atti regionali applicativi relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
La controversia
La società ha trasposto davanti al TAR un ricorso straordinario proposto contro gli atti statali che hanno disciplinato la certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e le modalità di ripiano a carico delle imprese fornitrici per gli anni 2015-2018, nonché contro gli atti applicativi adottati dalla Regione Veneto. Con sette motivi di ricorso sono stati dedotti vizi propri degli atti impugnati e l'illegittimità della normativa primaria istitutiva del meccanismo di payback nel settore dei dispositivi medici. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di aver aderito al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, versando alle amministrazioni la quota del 25 per cento degli importi di ripiano dovuti. La Regione Veneto ha documentato l'avvenuto pagamento mediante apposito provvedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto che l'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, stabilisca che, per gli anni 2015-2018, il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa agli importi dovuti. La stessa disposizione impone inoltre la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, prevedendo la compensazione delle spese. Poiché la ricorrente aveva effettuato il pagamento nei termini e la Regione aveva accertato tale adempimento, il giudice non ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
«per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»; «l'integrale versamento dell'importo [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale»; «determinando la cessazione della materia del contendere [...] con compensazione delle spese di lite»
Il versamento tempestivo della quota del 25 per cento definisce e estingue l'obbligazione di payback relativa agli anni 2015-2018, preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse e comporta la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale fondamento degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale disposizione relativa ai provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi e della successiva cessazione della materia del contendere.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
È richiamato dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 tra le disposizioni da cui derivano gli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018.
Massime di principio
- Quando una disposizione sopravvenuta prevede che il pagamento tempestivo di una quota ridotta estingua integralmente l'obbligazione oggetto del giudizio e precluda ulteriori azioni giurisdizionali, l'adempimento documentato determina la cessazione della materia del contendere senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando il privato aderisce al meccanismo legislativo di definizione della controversia, versa integralmente l'importo previsto dalla disciplina sopravvenuta e l'amministrazione competente accerta formalmente l'avvenuto pagamento.
- Quando la legge dispone espressamente che la definizione degli obblighi di ripiano mediante pagamento della quota ridotta comporti la compensazione delle spese, il giudice deve regolare le spese in conformità a tale previsione.
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