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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05129/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di merito aveva ritenuto integrato il delitto di calunnia per la presentazione di una denuncia di smarrimento di un assegno che, secondo l'accertamento dei giudici di appello, era falsamente rappresentata e consapevolmente mendace. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, ma l'ordinanza rileva che tutti i motivi erano connotati da genericità, perché non si confrontavano effettivamente con la motivazione della Corte di appello, che aveva affrontato in modo puntuale sia la consapevolezza della falsità della denuncia sia la gravità delle conseguenze per la persona offesa ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e della valutazione dell'abitualità del comportamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse congrua e specifica nell'affermare la sussistenza degli elementi del delitto di calunnia, e che il ricorso si limitasse a riproporre questioni già esaminate senza un confronto effettivo con le argomentazioni di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    È richiamato come fattispecie delittuosa ritenuta integrata dai giudici di merito; la Corte di cassazione ne prende atto senza rimettere in discussione l'accertamento fattuale sulla consapevolezza della falsità della denuncia.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 131-bis c.p.

    È evocata indirettamente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa dalla Corte di appello in ragione della gravità delle conseguenze per la persona offesa e dell'abitualità del comportamento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile la mera riproposizione delle stesse questioni già decise dal giudice di merito quando il ricorso non si confronta in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • La censura di legittimità deve indicare un concreto errore logico o giuridico della decisione impugnata; doglianze generiche o solo apparenti non superano il vaglio di ammissibilità.
  • Il giudice di merito può escludere la particolare tenuità del fatto quando la condotta abbia prodotto conseguenze apprezzabili per la persona offesa e risulti connotata da abitualità.
  • Nel giudizio di cassazione non sono sindacabili le valutazioni di merito sorrette da motivazione congrua, coerente e puntuale, salvo specifici vizi denunciati nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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