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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07303/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato davanti al Giudice di Pace di Milano il decreto di espulsione prefettizio emesso nei suoi confronti. Il giudice di pace ha poi rigettato il ricorso, richiamando il rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 6 D.L. 13/2017 conv. in L. 46/2017 per asserita irregolare o mancata notificazione del provvedimento di rigetto della Commissione territoriale; (2) violazione dell'art. 13, comma 3, d.lgs. 286/1998, degli artt. 10, comma 4, e 19 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 3 d.lgs. 251/2007, sostenendo la sussistenza dei presupposti per l'asilo politico; (3) violazione dell'art. 8 CEDU, dell'art. 13, comma 3, d.lgs. 286/1998, degli artt. 10, comma 4, e 19 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 14 d.lgs. 251/2007, deducendo i presupposti della protezione sussidiaria; (4) vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ha ritenuto inammissibili il primo motivo per novità della questione e difetto di autosufficienza, il secondo e il terzo perché miravano a rimettere in discussione, in cassazione, una domanda di protezione internazionale già rigettata dalla Commissione territoriale e non impugnata, oltre che per mancata indicazione dell'atto difensivo con cui le questioni sarebbero state dedotte nel merito, e il quarto perché formulato in modo generico, senza indicare i temi di indagine asseritamente trascurati dal giudice di pace.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha rilevato che le censure erano, in parte, nuove rispetto al giudizio di merito e non autosufficienti; in parte, volte a far riesaminare in sede di legittimità presupposti della protezione internazionale già definiti in sede amministrativa e non specificamente impugnati; e, quanto al vizio motivazionale, formulate in termini generici. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa delle amministrazioni intimate.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati scrutinati come deduzioni di violazione di legge e di vizio di motivazione, ma ritenuti inammissibili per novità, difetto di autosufficienza o genericità.

  • art. 13 D.Lgs. 286/1998

    Invocato dal ricorrente quale norma ostativa all'espulsione e rilevante ai fini della protezione, ma le censure sono state dichiarate inammissibili perché introducevano questioni non ritualmente dedotte.

  • art. 10 D.Lgs. 286/1998

    Richiamato a sostegno della pretesa protezione, ma la Corte non ha esaminato il merito della deduzione perché la questione era irricevibile in cassazione.

  • art. 19 D.Lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai divieti di espulsione, senza esame di merito per inammissibilità delle doglianze.

  • art. 3 D.Lgs. 251/2007

    Invocato per sostenere la sussistenza dei presupposti di protezione internazionale, ma la Corte non ha riesaminato il merito.

  • art. 14 D.Lgs. 251/2007

    Richiamato per la protezione sussidiaria, ma le censure sono state ritenute inammissibili.

  • art. 8 CEDU

    Invocato come parametro di tutela, ma non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità del motivo.

  • art. 6 D.L. 13/2017 conv. in L. 46/2017

    La norma è stata invocata per contestare la notificazione del rigetto della domanda di protezione internazionale; la censura è stata dichiarata inammissibile per novità della questione e difetto di autosufficienza.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere prospettate per la prima volta questioni di fatto o di diritto non coltivate nel giudizio di merito, se il ricorso non indica specificamente l'atto difensivo in cui esse sarebbero state introdotte.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce un vizio processuale o la mancata notificazione di un atto deve indicare in modo preciso gli elementi documentali e processuali su cui fonda la censura.
  • Non è consentito usare il ricorso per cassazione come sede di un nuovo esame del merito su presupposti già definiti in sede amministrativa o non impugnati nei modi e nei tempi previsti.
  • La deduzione del vizio di motivazione richiede la puntuale indicazione dei passaggi decisivi o dei temi di indagine trascurati dal giudice di merito; censure generiche sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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