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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40556/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava il sequestro preventivo (diretto e per equivalente) disposto dal GIP nei confronti del ricorrente in relazione a reati tributari connessi alla societa' Crea s.r.l. Il ricorrente ha dedotto sette motivi: (1) illegittimo sequestro di conti e libretti cointestati a terzi (madre, moglie, figlio) e mancata prova della disponibilita' degli stessi in capo al ricorrente; (2) indeterminatezza delle ipotesi di reato e carenze nelle specificazioni (fatture, date, luogo) con riferimento a un nuovo decreto di sequestro successivo a precedente annullato; (3) formazione del giudicato cautelare e violazione del principio ne bis in idem dopo l'annullamento del precedente sequestro; (4) mancato accertamento preliminare del profitto oggetto di confisca diretta prima di procedere al sequestro per equivalente e carente valutazione dell'incapienza della societa'; (5) insufficiente fumus commissi delicti, motivazione apparente o per relationem, errata valutazione di intercettazioni e incolpazione soprattutto sulla base di cariche formali; (6) violazione dell'art. 2380-bis c.c. per deduzione automatica di responsabilita' dalla mera carica formale; (7) carente indicazione del periculum in mora e motivazione generica che non distingue le posizioni dei vari indagati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto: il primo motivo inammissibile poiche' l'impugnazione del sequestro reale puo' essere proposta solo da chi ha titolo a chiedere la restituzione dei beni (proprietario, titolare di diritto reale o possessore qualificato) e il ricorrente non ha svolto il necessario contraddittorio su tale punto; il secondo motivo infondato perche' il sequestro cautelare reale richiede solo la riconducibilita' astratta dei fatti alla fattispecie e la motivazione e' risultata sufficientemente dettagliata; il terzo motivo inammissibile perche' l'annullamento del precedente provvedimento per carenza di motivazione sul periculum non impedisce la reiterazione del sequestro; il quarto motivo infondato alla luce della giurisprudenza che ammette il sequestro per equivalente anche quando l'accertamento definitivo del profitto avviene in fase esecutiva e non necessariamente nel decreto originario; quinto e sesto motivi manifestamente infondati: la motivazione non si limita a mera relationem e la valutazione degli indizi e delle intercettazioni e' riservata al giudice del merito non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicita'; il settimo motivo infondato perche' il Tribunale ha fornito motivazione adeguata sul periculum in mora e il riesame puo' integrare carenze non assolute. Conseguentemente il ricorrente e' condannato alle spese del procedimento e a versare una somma determinata in via equitativa.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 74/2000

    Le disposizioni sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato sono state richiamate come norma di riferimento per la qualifica del profitto nei reati tributari e per la possibilita' di disporre sequestro diretto o per equivalente

  • Codice di procedura penale

    art. 321 comma 2; art. 322-ter; art. 240-bis; artt. 324 e 309; art. 616

    Art. 321 c.2 (misure cautelari reali) e art. 322-ter (confisca del profitto) sono richiamati per regolare il sequestro e la confisca; l'art. 240-bis e la giurisprudenza collegata consentono la reiterazione del sequestro dopo annullamento per vizi formali; artt. 324 e 309 consentono al giudice del riesame di integrare carenze motivazionali nei limiti; art. 616 impone al ricorrente l'onere delle spese in caso di inammissibilita'

  • Codice civile

    Richiamato dal ricorrente per criticare la deduzione di responsabilita' dalla mera carica sociale; la Corte ha ritenuto che la contestazione della mera titolarita' formale non sia di per se' idonea a escludere la valutazione degli indizi, che e' questione di merito

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Citate ai fini della quantificazione della somma da versare in caso di rigetto o inammissibilita' senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'

Massime di principio

  • L'impugnazione di un sequestro reale puo' essere proposta solo da chi ha titolo a chiedere la restituzione (proprietario, titolare di diritto reale o possessore qualificato); un indagato privo di tale titolo rischia l'inammissibilita' della censura relativa alla riconducibilita' dei beni a terzi
  • Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non e' sempre necessario individuare tutti i singoli beni nel decreto originario: l'indicazione dell'importo da sequestrare e la successiva selezione dei cespiti sono compiti della fase esecutiva affidata al PM, fatti salvi i rimedi dinanzi al giudice dell'esecuzione
  • L'annullamento di un precedente sequestro per vizi formali (es. carenza di motivazione sul periculum in mora) non impedisce in linea di principio la reiterazione del sequestro se sussistono gli stessi elementi che giustificano la misura
  • In sede di Cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo il sindacato e' limitato a vizi di legge o a una motivazione del tutto mancante o meramente apparente; la riconsiderazione di fatti e valutazione degli indizi appartiene al merito e non spetta alla corte di legittimita' salvo manifesta illogicita'
  • Il giudice del riesame puo' integrare carenze motivazionali del provvedimento di sequestro nei limiti consentiti dalla legge, ma non puo' supplire a una totale mancanza di motivazione
  • Per contestare la scelta tra sequestro diretto e per equivalente e la valutazione dell'incapienza societaria, la parte deve sollevare punti specifici e impugnare, se necessario, le determinazioni esecutive del PM davanti al giudice dell'esecuzione

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