Sentenza n. 456/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, - degli atti e dei provvedimenti assunti dalla Committenza Comune di Lecce nell’ambito della procedura aperta di affidamento dell’appalto di servizi di architettura ed ingegneria concernenti “contratto istituzionale di sviluppo (cis) Lecce -Brindisi - Costa Adriatica - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 Delibera cipess n.31/2022 - codice cis: a1_14 “hub dell’intermodalita” nell’area denominata ex Foro Boario di Lecce. importo del finanziamento € 29.000.000,00. Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria: progetto di fattibilità tecnico economica (pfte), direzione di lavori (dl) ai sensi D. Lgs. 31 marzo 2023 n.36 e relativi allegati. cup: c81b22002140005- cui: l80008510754202200013 -cig: b2bc563bea - obiettivo 134,)” nella parte in cui la Committenza ha illegittimamente disposto l’aggiudicazione in favore del R.T.P. capitanato da Mate Società Cooperativa (capogruppo), anziché in favore del R.T.P. capitanato da Rina Consulting S.p.A. (secondo graduato) e, in particolare: - del provvedimento di aggiudicazione della procedura di cui alla determinazione n. 2341 del 5 settembre 2025, successivamente comunicato; - della comunicazione di intervenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione; - del “Verbale di verifica requisiti speciali” del 24 luglio 2025 e del “Verbale n.2 di verifica requisiti speciali” del 30 luglio 2025, successivamente conosciuti; - della proposta di aggiudicazione e della graduatoria concorsuale; - di tutti gli atti, i provvedimenti ed i verbali di gara (ivi inclusi i verbali delle sedute del 16 dicembre 2024, del 13 gennaio 2025, del 20 gennaio 2025, del 6 febbraio 2025, del 18 febbraio 2025, del 26 febbraio 2025 e del 10 marzo 2025, ed in particolar modo quelli contraddisti dai nn. 6 e 7), ancorché non conosciuti o relativi ad attività istruttorie, nella misura in cui a mezzo degli stessi si è disposta l’ammissione del R.T.P. Mate soc. Coop.va alla procedura, anziché la sua esclusione, e si è dato corso alla valutazione della relativa offerta; - del provvedimento di ammissione alla procedura del R.T.P. Mate soc.Coop.va; - del provvedimento implicito di diniego del riesame degli esiti concorsuali richiesto dal R.T.P. Rina Consulting S.p.A.; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale; - con richiesta in via principale, di subentro dell’odierno ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il R.T.P. controinteressato, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex art. 121 e/o 122 c.p.a.; - in subordine, ove l’interesse primario all’esecuzione dell’appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierno ricorrente, con richiesta di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell’appalto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione al RTP controinteressato di una procedura aperta per servizi di architettura e ingegneria relativi all’hub dell’intermodalità nell’area ex Foro Boario di Lecce, nonché gli atti di ammissione, verifica dei requisiti e valutazione dell’offerta tecnica
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il RTP secondo classificato ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti presupposti, chiedendo in via principale il subentro nel contratto previa dichiarazione di inefficacia dello stesso e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Con un unico motivo articolato ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 5, 95, comma 1, lettera e), e 98, comma 3, lettera b), del d.lgs. 36/2023, delle prescrizioni del disciplinare sui requisiti di merito tecnico dei componenti del RTP, nonché difetto assoluto di istruttoria, erroneità delle valutazioni, invalidità dell’offerta e difetto di motivazione. La censura riguardava due servizi pregressi indicati dal RTP aggiudicatario per ottenere il punteggio relativo al merito tecnico. Secondo la ricorrente, le indicazioni concernenti lo svolgimento al 100% dei servizi sarebbero state false o fuorvianti, poiché le prestazioni sarebbero state svolte solo per alcune categorie di opere o con il coinvolgimento di ulteriori professionisti; ciò avrebbe indotto la Commissione a sovrastimare l’esperienza dell’aggiudicatario e avrebbe dovuto comportare la sua esclusione. La ricorrente ha inoltre contestato l’omessa indicazione della percentuale effettiva di partecipazione a precedenti raggruppamenti e ha chiesto un incombente istruttorio per integrare o chiarire la certificazione relativa al secondo servizio.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, confermando in sede di merito la valutazione già espressa nell’ordinanza cautelare, secondo cui mancava il fumus boni iuris. Quanto al primo servizio, relativo a un parcheggio multipiano e autostazione nel Principato di Monaco, il Collegio ha rilevato che l’offerta non dichiarava lo svolgimento del 100% dell’intera opera da 75 milioni di euro, ma esclusivamente il 100% delle prestazioni riferite alle categorie E.04, S.03 e V.03, per complessivi 30.150.000 euro. Tale delimitazione risultava dalla scheda tecnica, dalla domanda di ammissione e dal certificato di regolare esecuzione, ed era stata correttamente considerata dalla Commissione. Quanto al secondo servizio, relativo al parcheggio interrato di Trieste, l’indicazione del 100% riguardava le opere e le categorie dichiarate come oggetto del servizio svolto da F&M Ingegneria, per l’importo di 31.522.218,77 euro, e non implicava che il medesimo soggetto avesse svolto ogni possibile prestazione professionale relativa all’intervento. Il certificato prodotto indicava in modo sufficientemente preciso il titolo dell’opera, il tipo di prestazione, l’importo e le categorie di lavorazioni; pertanto non era necessario disporre l’istruttoria richiesta. Il Tribunale ha escluso che la relazione tecnica contenesse dichiarazioni ambigue, false o fuorvianti e ha ritenuto corretta la valutazione globale della Commissione, effettuata secondo la lex specialis considerando importi, tipologia, dimensione, complessità e affinità dei servizi. Ha inoltre affermato che, anche ove fosse stata dimostrata una dichiarazione falsa o fuorviante, ciò non avrebbe comportato automaticamente l’esclusione, occorrendo una motivata valutazione della stazione appaltante circa la compromissione dell’integrità e affidabilità dell’operatore. L’istanza istruttoria è stata respinta. I ricorrenti sono stati condannati, in solido secondo quanto risultante dal dispositivo, al pagamento delle spese in favore del Comune e della controinteressata, liquidate complessivamente in 8.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 71 e 108 d.lgs. 36/2023
La procedura è stata indetta come procedura aperta sopra soglia, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
art. 101, comma 1, lettere a) e b), d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata per il soccorso istruttorio disposto nella fase di esame della documentazione amministrativa di alcuni concorrenti.
art. 95, comma 1, lettera e), d.lgs. 36/2023
È richiamato insieme all’art. 98 quale parametro normativo della censura concernente la valutazione dell’offerta e le dichiarazioni rese dal concorrente.
art. 98, comma 3, lettera b), d.lgs. 36/2023
È richiamato quale parametro della contestazione relativa a dichiarazioni false o fuorvianti e alla possibile esclusione dell’operatore.
art. 121 c.p.a.
È indicato dalla parte ricorrente quale base della domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto in caso di accoglimento del ricorso.
art. 122 c.p.a.
È indicato dalla parte ricorrente quale base alternativa della domanda relativa alla sorte del contratto e al subentro.
art. 26 c.p.a.
Il Tribunale lo applica, unitamente all’art. 91 c.p.c., per regolare le spese secondo soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore delle parti vittoriose.
Massime di principio
- Nella valutazione dei servizi pregressi ai fini del punteggio per il merito tecnico, l’indicazione dello svolgimento del servizio al 100% deve essere interpretata in relazione alle specifiche categorie di opere e alle prestazioni espressamente indicate nell’offerta, non necessariamente come riferita all’intera opera o a tutte le attività professionali relative all’intervento.
- Non sussiste una dichiarazione fuorviante quando l’offerta distingue chiaramente l’importo complessivo dell’intervento dall’importo delle sole categorie di opere effettivamente svolte dal concorrente e precisa che la percentuale del 100% riguarda esclusivamente tali categorie.
- La valutazione del merito tecnico non deve necessariamente limitarsi all’importo dell’opera o alla percentuale di partecipazione del concorrente, potendo la Commissione formulare un giudizio globale sulla professionalità e adeguatezza del servizio considerando tipologia, dimensione, complessità, affinità e caratteristiche qualitative dell’intervento, nei limiti della lex specialis.
- La presentazione di dichiarazioni false o fuorvianti in una gara pubblica non comporta automaticamente l’esclusione dell’operatore economico: è necessaria una motivata valutazione della stazione appaltante circa l’idoneità della dichiarazione a compromettere l’integrità e l’affidabilità del concorrente.
- Un certificato di regolare esecuzione fidefacente fino a querela di falso, quando indica con sufficiente precisione l’opera, il tipo di prestazione, l’importo e le categorie di lavorazioni, non può essere considerato generico o equivoco e non richiede integrazione istruttoria in assenza di concreti elementi contrari.
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