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Sentenza

Sentenza n. 1059/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - della graduatoria PSICOLOGI definitiva stilata ed approvata dalla “Commissione di valutazione per la costituzione di una long list di esperti per il conferimento di incarichi professionali esterni per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professionale dei comuni afferenti all'Ambito Sociale di Crotone” nominata con determina n. 1338 del 9.9.2021 del dirigente del Settore 2 “Servizi alla persona” del Comune di Crotone, con verbale n. 3 del 15 ottobre 2021 e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale e/o di esecuzione rispetto alla graduatoria impugnata e all'atto deliberativo ed esecutivo della stessa e segnatamente: - della determinazione assunta con verbale n. 2 del 20 settembre 2021 dalla “Commissione di valutazione per la costituzione di una long list di esperti per il conferimento di incarichi professionali esterni per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professionale dei comuni afferenti all'Ambito Sociale di Crotone” nominata con determina n. 1338 del 9.9.2021 del dirigente del Settore 2 “Servizi alla persona” del Comune di Crotone, con la quale si è proceduto alla redazione e all'approvazione della “Graduatoria Profilo PSICOLOGO” - graduatoria allegata alla medesima determinazione, “Allegato 7”, di cui pure è richiesto l'annullamento - mediante l'attribuzione del punteggio ai candidati ammessi di cui al verbale n. 1 del 17.9.2021; - della Determinazione n. 1483 del 23.9.2021 del Dirigente Settore 2 “Servizi alla persona” del Comune di Crotone con la quale è stato preso atto delle graduatorie formulate dalla Commissione di Valutazione di cui sopra e con la quale le graduatorie sono state pubblicate al fine di consentire ai canditati le istanze di revisione; - della determinazione assunta dalla Commissione di valutazione di cui sopra con verbale n. 3 del 15 ottobre 2021 con la quale la commissione ha proceduto alla valutazione delle istanze di riesame delle graduatorie avanzate dai candidati, tra cui quella della odierna ricorrente ed ha stilato la graduatoria PSICOLOGI definitiva allegata alla stessa, allegato 7, di cui pure è richiesto l'annullamento; - della Determinazione n. 1727 del 25.10.2021, pubblicata in data 26.10.2021, del Dirigente Settore 2 “Servizi alla persona” del Comune di Crotone e dell'allegata Graduatoria Profilo PSICOLOGO allegata alla stessa (“Allegato 7”) con la quale è stato preso atto delle graduatorie definitive formulate dalla Commissione di Valutazione di cui al verbale n. 3 del 15.10.2021 e con la quale le graduatorie sono state pubblicate; - la decisione assunta dalla Commissione di Valutazione in data 11.11.2021, in riscontro all'istanza di riesame del 5.11.2021 e comunicata con nota del Responsabile dell'Ufficio di Piano datata 24.11.2021, prot. 0076399; - nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202200052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva del profilo psicologo e gli atti della procedura per la costituzione di una long list di esperti destinata al conferimento di incarichi professionali esterni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la graduatoria definitiva del profilo psicologo e gli atti presupposti, connessi e consequenziali della procedura selettiva gestita dal Comune di Crotone e dall'Ambito Sociale di Crotone, inclusi i verbali della commissione di valutazione, le determinazioni dirigenziali di approvazione e pubblicazione delle graduatorie e il rigetto dell'istanza di riesame. Nel corso del giudizio ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, motivata dalla perdita sopravvenuta di interesse per circostanze sopravvenute. La dichiarazione non è stata notificata alla controparte.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia fosse irrituale, perché non rispettava la prescrizione dell'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. relativa alla notificazione alle altre parti e quindi non poteva determinare l'estinzione del giudizio per rinuncia. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la rinuncia irrituale costituisce un argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Poiché la ricorrente aveva manifestato in modo univoco la perdita di interesse, il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della peculiarità delle questioni e dell'adesione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia; il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo compensazione; la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; anche in assenza delle formalità il giudice può desumere da fatti, atti e comportamenti delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse.

    La rinuncia formalmente irregolare non determina l'estinzione del giudizio, ma può essere valutata come elemento probatorio della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

    La sopravvenuta perdita di interesse, desunta anche da una rinuncia irrituale, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso priva delle formalità prescritte dall'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., in particolare della notificazione alle altre parti, non produce l'estinzione del giudizio per rinuncia.
  • La rinuncia irrituale può tuttavia essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quale argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • Quando dagli atti e dal comportamento processuale della parte ricorrente emerga in modo univoco la perdita sopravvenuta dell'interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anziché l'estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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