Sentenza n. 1457/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari - del Progetto di vita personalizzato prot n. -OMISSIS-predisposto dall'Asl di -OMISSIS-, in favore del minore -OMISSIS- (nato il -OMISSIS-), contenente l'indicazione di 17,50 ore di trattamento ABA, comprensivo di parent training e supervisione, per la durata di sei mesi; - della delibera ASL di AV n. -OMISSIS- e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi; - della delibera ASL di AV n. -OMISSIS-, in quanto atto presupposto ed in quanto lesivo degli interessi della minore; del PDTA approvato con DGRC n.131/21: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; E PER L'ACCERTAMENTO del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'ASL di -OMISSIS-, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 30 a settimana, comprensive di supervisione, parent training e logopedia con metodo prompt fino al compimento del diciottesimo anno d'età o, in subordine, per i prossimi 4 anni; nonché PER LA CONDANNA della stessa Amministrazione all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo ABA in favore del minore per 30 ore settimanali, comprensive di supervisione, parent training e logopedia prompt fino al compimento del diciottesimo anno d'età, o, in subordine, per i prossimi 4 anni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: progetto di vita personalizzato che riconosceva 17,50 ore settimanali di trattamento ABA, comprensive di supervisione e parent training, oltre agli atti regionali e aziendali presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto l'inadeguatezza del progetto di vita personalizzato predisposto dall'ASL per il minore, lamentando che il trattamento ABA fosse stato limitato a 17,50 ore settimanali, peraltro comprensive di supervisione e parent training, e previsto per una durata semestrale. Hanno contestato il carattere non effettivamente personalizzato della valutazione, il difetto di motivazione e di istruttoria sulle ragioni della quantificazione delle ore, la contraddittorietà rispetto alla documentazione clinica, la violazione della disciplina sui LEA e l'inclusione nelle ore sanitarie di attività svolte da figure non sanitarie o non specializzate. Hanno inoltre censurato la DGRC n. 131/2021 e il relativo PDTA, ritenendo illegittima la predeterminazione delle ore per fasce d'età, e hanno chiesto l'accertamento del diritto del minore a un trattamento ABA di almeno 30 ore settimanali, comprensive di supervisione, parent training e logopedia prompt, fino alla maggiore età o, in subordine, per quattro anni. L'ASL ha sostenuto di avere superato la precedente disciplina aziendale, di avere elaborato il progetto sulla base del profilo funzionale del minore e che la relativa valutazione rientrasse nella discrezionalità tecnica amministrativa. Nel corso del giudizio è stata espletata CTU, che ha confermato la diagnosi e ha ritenuto insufficiente il trattamento di 17,50 ore, indicando almeno 30 ore settimanali di trattamento diretto, oltre a 5 ore mensili di supervisione, di cui 2 dedicate al parent training.
La decisione
Il TAR ha respinto l'impugnazione della DGRC n. 131/2021 e del PDTA, rilevando che la successiva modifica regionale aveva eliminato il carattere vincolante del monte ore per fasce d'età, qualificandolo come orientativo e derogabile e imponendo una valutazione clinica caso-specifica con adeguata motivazione. Ha respinto anche la censura relativa alla precedente delibera aziendale, poiché essa era stata superata da un nuovo atto aziendale. Ha tuttavia accolto le doglianze riferite al progetto di vita personalizzato. Il progetto dava conto della valutazione funzionale, della gravità clinica, degli obiettivi e degli interventi, ma non spiegava le ragioni concrete per cui 17,50 ore fossero adeguate, né valutava adeguatamente gli esiti non soddisfacenti del trattamento precedente e l'opportunità di mantenere, ridurre o aumentare le ore. La CTU ha accertato che tale intensità era insufficiente rispetto alla gravità del quadro clinico, al funzionamento adattivo compromesso e agli obiettivi terapeutici ancora da raggiungere. Il giudice ha utilizzato la CTU non per sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione, ma per verificare l'esistenza di travisamento, carenza istruttoria, illogicità o inattendibilità delle valutazioni tecniche dell'ASL. Ha quindi annullato il progetto di vita impugnato e ordinato all'ASL di garantire almeno 30 ore settimanali di trattamento ABA diretto, oltre a 5 ore mensili di supervisione, di cui 2 dedicate al parent training. La durata è stata fissata in 24 mesi dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con possibilità di rivalutazione già dopo il primo semestre e comunque al termine del biennio. Ogni eventuale modifica dovrà fondarsi su visita specialistica, test valutativi, resoconti di supervisione, esiti del trattamento, obiettivi raggiunti e obiettivi ancora da conseguire, con specifica motivazione. È stata respinta la richiesta di estendere automaticamente il trattamento fino alla maggiore età. L'ASL è stata condannata alle spese di lite e agli oneri della CTU; spese compensate nei rapporti con la Regione.
Norme richiamate
art. 65, comma 2, c.p.a.
La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione è sempre adottata dal collegio
La decisione sulla CTU o sulla verificazione spetta al collegio e non può essere adottata in via monocratica.
artt. 25, 26, 27 e 32 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
Le disposizioni ricomprendono nei LEA l'assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo, alle persone con disturbi mentali e alle persone con disabilità, anche in forma semiresidenziale e residenziale.
art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
Il trattamento ABA rientra nei livelli essenziali di assistenza.
art. 3 l. 18 agosto 2015, n. 134
Le più avanzate evidenze scientifiche e le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità rilevano nella selezione dei trattamenti terapeutici relativi ai disturbi dello spettro autistico ricompresi nei LEA.
l. 13 marzo 2009, n. 18
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla legge, è richiamata quale parametro del quadro normativo di tutela.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale base per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Il trattamento ABA rientra nei livelli essenziali di assistenza e deve essere garantito dal Servizio sanitario nazionale, anche mediante erogazione indiretta, nella misura appropriata alle concrete esigenze terapeutiche del beneficiario.
- La quantificazione delle ore di trattamento ABA non può essere fondata su automatismi rigidi collegati esclusivamente alla fascia d'età: i parametri regionali possono avere carattere orientativo e derogabile, mentre il numero, le caratteristiche e i luoghi degli interventi devono essere definiti mediante valutazione clinica caso-specifica e adeguatamente motivata.
- Un progetto di vita personalizzato è illegittimo quando indica il numero delle ore di trattamento senza spiegare, alla luce della situazione clinica individuale, degli obiettivi terapeutici e degli esiti del trattamento precedente, perché quella specifica intensità sia ritenuta adeguata.
- La discrezionalità tecnica dell'azienda sanitaria nella scelta e nella quantificazione del trattamento non esclude il sindacato giurisdizionale. La CTU può essere utilizzata per verificare, senza sostituire la valutazione amministrativa, l'esistenza di travisamento dei fatti, carenza istruttoria, illogicità o inattendibilità nell'applicazione delle regole tecnico-scientifiche.
- L'erogazione del trattamento ABA deve essere periodicamente rivalutata in relazione all'evoluzione del quadro clinico e alla risposta del minore; non è normalmente configurabile un diritto a un piano terapeutico immutabile fino alla maggiore età. Ogni modifica del monte ore deve però essere preceduta da istruttoria concreta e sorretta da motivazione specifica.
- Il giudice può ordinare all'azienda sanitaria l'erogazione di un trattamento di durata determinata e di intensità individuata sulla base dell'accertamento tecnico, lasciando all'amministrazione la possibilità di rimodularlo alla luce di nuove esigenze terapeutiche, purché la rivalutazione sia effettiva, documentata e motivata.
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