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Sentenza

Sentenza n. 1232/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento a) del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 29 del 31.3.2025, recante “Rinnovo Consiglio Camera di Commercio di Napoli – Nomina Consiglieri nei settori suindicati e consumatori”, nella parte in cui si dispone la nomina del dr. Gabriele Melluso nel settore consumatori; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente ivi inclusi: b.1) il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 22 del 18.3.2025, recante “Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, Determinazioni ai sensi dell’art. 10 del DM 156/2011”; b.2) il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 7 del 29.1.2025; b.3) tutti gli atti costituenti la procedura concorsuale indetta per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli (Avviso allegato alla Determinazione Presidenziale n. 4 del 20.3.2023 e Vademecum); b.4) i Verbali tutti, recanti valutazione delle domande presentate; e per l'accertamento del diritto della ricorrente a veder nominato nel rinnovato Consiglio della CCIAA di Napoli il proprio designato, avv. Giuseppe Ambrosio.

Giustizia amministrativa202502707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nomina del rappresentante del settore consumatori nel Consiglio della Camera di Commercio di Napoli e atti presupposti della procedura

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ricorrente aveva partecipato alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale in apparentamento con altre associazioni, designando un proprio rappresentante. Dopo lo scioglimento dell'apparentamento, alcune associazioni avevano designato un diverso candidato. La ricorrente ha impugnato il decreto regionale di nomina del candidato indicato dall'associazione risultata maggiormente rappresentativa, nonché gli atti presupposti, chiedendo anche l'accertamento del diritto alla nomina del proprio designato. Con il primo motivo ha sostenuto che la designazione del candidato nominato derivasse da un nuovo apparentamento tra tre associazioni, anziché dall'applicazione dei criteri di rappresentatività individuale previsti dalla normativa. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della disciplina di settore e dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, difetto di motivazione, sviamento e violazione dell'autovincolo, contestando sia l'assenza di una nuova istruttoria e di una specifica motivazione dopo lo scioglimento dell'apparentamento, sia la corretta determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso in parte infondato e in parte inammissibile. Ha respinto il primo motivo, affermando che, una volta sciolto l'apparentamento originario, la designazione spettava all'organizzazione più rappresentativa, da individuare sulla base dei dati presentati separatamente da ciascuna organizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del regolamento di cui al D.M. n. 156/2011. Nel caso concreto l'associazione controinteressata aveva conseguito il punteggio più elevato, pari a 54,78, rispetto ai 20,85 punti della ricorrente, sulla base di numero di iscritti, ampiezza della diffusione, servizi resi e attività svolte. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata rinnovazione dell'istruttoria e della motivazione, poiché il grado di rappresentatività era già stato rilevato con il precedente D.P.G.R. n. 7 del 29 gennaio 2025; la Regione doveva quindi recepire tali risultanze e nominare il componente designato dall'associazione maggiormente rappresentativa. Ha invece dichiarato inammissibili le censure dirette a contestare la correttezza della determinazione della rappresentatività, poiché il D.P.G.R. n. 7/2025, che aveva effettuato tale rilevazione, non era stato tempestivamente impugnato. Il ricorso è stato pertanto respinto in parte e dichiarato inammissibile in parte. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 3, D.M. n. 156/2011

    dopo lo scioglimento dell’apparentamento, il Presidente della giunta regionale sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua, tenendo conto del disposto dell’articolo 9, l’organizzazione più rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione

    Dopo lo scioglimento dell'apparentamento, la designazione del componente camerale deve essere effettuata dall'organizzazione risultata individualmente più rappresentativa, sulla base dei dati presentati separatamente dalle singole organizzazioni.

  • art. 9 D.M. n. 156/2011

    Disciplina il rilevamento del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali e delle associazioni dei consumatori cui spetta designare i componenti del Consiglio camerale; la contestazione della relativa determinazione deve essere proposta tempestivamente contro l'atto che la accerta.

Massime di principio

  • Quando un apparentamento tra associazioni partecipanti alla procedura di rinnovo di un Consiglio camerale si scioglie, la designazione del componente spettante al settore interessato deve essere effettuata dall'organizzazione individualmente più rappresentativa, sulla base dei dati presentati separatamente da ciascuna organizzazione, e non mediante la considerazione di un nuovo apparentamento non formalmente riconosciuto.
  • Se il grado di rappresentatività delle associazioni è stato già accertato con un precedente atto della procedura, l'amministrazione, nella successiva fase di designazione, non è tenuta a rinnovare integralmente l'istruttoria né a svolgere una nuova motivazione sulle medesime risultanze, potendo recepirle per procedere alla nomina.
  • Le contestazioni relative alla correttezza del grado di rappresentatività determinato in una fase autonoma e immediatamente lesiva della procedura devono essere proposte tempestivamente contro l'atto che ha effettuato tale rilevazione; la loro deduzione soltanto mediante impugnazione dell'atto successivo di nomina è inammissibile per tardività dell'impugnazione dell'atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieRegioni e rapporti tra livelli di governoLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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