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Sentenza

Sentenza n. 1059/2026 - Milano, Sezione 2

PER L’OTTEMPERANZA del giudicato formatosi sulla sentenza numero 2225/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202503448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2225/2024, passata in giudicato, relativa al pagamento della carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2225/2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 1.500,00 a titolo di carta docente. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata il 3 maggio 2024 e il Ministero non aveva adempiuto. Sono state inoltre richieste una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato che la pretesa risultava documentata, non adeguatamente contestata e azionabile in sede di ottemperanza; ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio dell'azione esecutiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli eventuali oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, da determinare secondo il titolo giudiziale e la legge. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore, in particolare per capitale residuo e interessi, non vincolano definitivamente l'Amministrazione, poiché il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo e l'importo deve essere ricostruito sulla base del giudicato, della legge e degli eventuali pagamenti parziali. Non è stata accordata la penalità di mora richiesta, ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da svolgere entro i successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità richiesta è stata esclusa perché ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro prima dell'azione coattiva.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Forniscono i parametri legali per la determinazione della decorrenza e della misura degli interessi dovuti, che devono essere verificati dall'Amministrazione in sede di esecuzione del giudicato.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando l'amministrazione non abbia eseguito l'obbligo di pagamento risultante dal titolo e sia decorso il termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al titolo nei limiti da esso risultanti, ma la quantificazione prospettata dal creditore non è intangibile: capitale residuo, interessi e accessori devono essere determinati sulla base del giudicato, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti già effettuati.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, la somma richiesta risulti manifestamente iniqua o sproporzionata.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, la cui attività sostitutiva si attiva su istanza del creditore e si svolge entro il termine stabilito dal giudice.
  • Quando l'attività del commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali dell'ufficio cui appartiene, non è dovuto uno specifico compenso per l'esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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