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Sentenza

Sentenza n. 1982/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, aveva presentato il 16 agosto 2025 una domanda di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato e aveva successivamente sollecitato la Questura a definire la pratica. Non avendo ricevuto alcun provvedimento, ha proposto azione avverso il silenzio, deducendo la violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990, in combinato disposto con l’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, che prevede il termine di sessanta giorni per il rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno. L’Amministrazione ha contestato, tra l’altro, che per la conversione non fosse necessario l’invio del kit postale, che il ricorrente fosse stato informato dell’impossibilità della conversione e che non fosse mai stato formalmente avviato un procedimento. Dall’istruttoria è tuttavia emerso che la domanda era stata effettivamente presentata e che la Questura ne aveva avuto conoscenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovata la presentazione dell’istanza di conversione e rilevando che l’Amministrazione aveva essa stessa confermato tale circostanza. Poiché, nonostante il sollecito, non risultava adottato alcun provvedimento e il termine di sessanta giorni era ampiamente decorso, è stata dichiarata l’illegittimità del silenzio-inadempimento. Il giudice ha precisato che anche qualora il titolo per protezione speciale non fosse convertibile in permesso per lavoro subordinato per effetto della disciplina sopravvenuta, l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto concludere il procedimento con un provvedimento espresso, eventualmente in forma semplificata, anziché restare inerte. Il Ministero dell’Interno è stato ordinato a provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Questore di Palermo, con facoltà di delega, da attivare su richiesta della parte entro ulteriori sessanta giorni. Le spese sono state poste a carico del Ministero e il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, l. n. 241/1990

    Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

    La presentazione di un’istanza che attiva un procedimento obbliga l’Amministrazione a concluderlo con un provvedimento espresso, anche quando ritenga la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; in tali casi è possibile una motivazione semplificata.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti nel presente Testo Unico e dal regolamento di attuazione.

    La disposizione individua il termine di sessanta giorni per la definizione delle domande di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno; il suo decorso, in assenza di provvedimento espresso, consente di accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento.

  • art. 31 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio consente di ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e l’ordine giudiziale di concludere il procedimento entro un termine assegnato, con possibile nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Massime di principio

  • Quando un’istanza del privato attiva un procedimento amministrativo obbligatorio, l’Amministrazione deve concluderlo con un provvedimento espresso, anche se ritiene che la domanda sia infondata, inammissibile o non accoglibile; non può sostituire il provvedimento con una comunicazione informale o con la mera inerzia.
  • In materia di permessi di soggiorno, il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998 opera anche per le domande di conversione e impone alla Questura di definire il procedimento entro tale termine.
  • L’eventuale non convertibilità del titolo di soggiorno richiesto non esclude l’obbligo di provvedere: l’Amministrazione deve adottare un provvedimento espresso, eventualmente redatto in forma semplificata, che esponga la ragione ostativa all’accoglimento.
  • La presentazione dell’istanza può ritenersi comprovata anche mediante la ricevuta postale e gli altri elementi documentali disponibili, quando la stessa Amministrazione confermi espressamente di aver ricevuto la domanda e di aver fissato gli adempimenti conseguenti.
  • In caso di persistente inerzia dopo l’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per adottare il provvedimento in sostituzione dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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