Sentenza n. 269/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di VIA per un impianto agrivoltaico da 160 MW e sulle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 29 aprile 2024 un’istanza di VIA statale per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico destinato alla produzione di idrogeno verde. Dopo la pubblicazione degli avvisi al pubblico e l’integrazione documentale, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha espresso parere favorevole con prescrizioni il 23 ottobre 2025. Il Ministero dell’Ambiente ha quindi richiesto al Ministero della Cultura l’atto di concerto, sollecitandolo il 6 febbraio 2026. La ricorrente ha impugnato il silenzio, deducendo la violazione dell’art. 2 l. 241/1990 e chiedendo, in via principale, l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sul concerto del Ministero della Cultura e la condanna del Ministero dell’Ambiente all’adozione di una VIA favorevole; in via subordinata, ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di provvedere nei confronti dei Ministeri. Il Ministero della Cultura ha depositato il 3 giugno 2026 un parere contrario, contestato dalla ricorrente come tardivo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile. Considerando l’ultimo avviso al pubblico del 9 settembre 2025, ha ricostruito il termine complessivo del procedimento in 160 giorni e lo ha ritenuto scaduto il 18 febbraio 2026; il ricorso notificato il 2 aprile 2026 è stato quindi proposto tempestivamente entro il termine annuale dell’art. 31, comma 2, c.p.a. La domanda principale è stata respinta: il silenzio-assenso previsto dall’art. 17-bis l. 241/1990 non opera nel procedimento di VIA, poiché il diritto dell’Unione europea impone una valutazione espressa e motivata degli effetti significativi del progetto, inclusi quelli sul paesaggio e sul patrimonio culturale. Il parere contrario del Ministero della Cultura ha inoltre escluso la possibilità per il solo Ministero dell’Ambiente di adottare autonomamente la VIA: per la VIA statale è necessario un provvedimento di concerto sottoscritto da entrambi i Ministeri. In presenza del dissenso del Ministero della Cultura, il Ministero dell’Ambiente deve richiedere l’intervento del Consiglio dei Ministri, secondo gli artt. 5, comma 2, lett. c-bis, l. 400/1988 e 7, comma 1, d.l. 50/2022. La domanda subordinata è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti del Ministero della Cultura, poiché quest’ultimo aveva ormai espresso il proprio parere contrario; è stata invece accolta nei confronti del Ministero dell’Ambiente, con accertamento dell’illegittimità del silenzio e obbligo di attivare il procedimento di superamento del dissenso mediante coinvolgimento del Consiglio dei Ministri. Le spese sono state compensate, salvo il contributo unificato, posto a carico del Ministero dell’Ambiente.
Norme richiamate
art. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio e il termine decadenziale annuale; il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché notificato entro un anno dalla scadenza del termine procedimentale.
art. 117 c.p.a.
Costituisce la base processuale del rito applicato all’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto.
art. 17-bis l. 241/1990
le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi
Il silenzio-assenso tra amministrazioni non si applica quando il diritto dell’Unione impone una decisione espressa; tale esclusione opera nel procedimento di VIA.
art. 24, commi 3, 4 e 5, d.lgs. 152/2006
Disciplina le scansioni temporali della consultazione pubblica e della presentazione delle integrazioni progettuali; tali termini concorrono al calcolo della durata procedimentale.
art. 25, commi 1, 2-bis e 2-quater, d.lgs. 152/2006
Prevede i termini per il parere della Commissione e per l’adozione della VIA, il concerto ministeriale e il potere sostitutivo in caso di inerzia; per la VIA statale il provvedimento deve essere adottato mediante concerto tra Ministero dell’Ambiente e Ministero della Cultura.
artt. 3, comma 1, lett. d), 8, 8-bis e 9 direttiva 2011/92/UE
Impongono una valutazione globale, motivata ed espressa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto, compresi quelli sul paesaggio e sul patrimonio culturale.
art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988
Concorre a fondare l’intervento del Consiglio dei Ministri per il superamento del dissenso ministeriale.
art. 7, comma 1, d.l. 50/2022, convertito nella l. 91/2022
Prevede la deliberazione del Consiglio dei Ministri quale strumento per risolvere lo stallo derivante dal dissenso del Ministero della Cultura nel procedimento di VIA statale.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA statale il silenzio-assenso tra amministrazioni previsto dall’art. 17-bis l. 241/1990 non si forma quando il diritto dell’Unione europea richiede una valutazione espressa e motivata degli effetti del progetto, inclusi quelli sul paesaggio e sul patrimonio culturale.
- La VIA statale richiede un provvedimento di concerto tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura; il Ministero dell’Ambiente non può adottare unilateralmente la VIA in sostituzione del concerto mancante o contrario.
- In caso di dissenso del Ministero della Cultura sul procedimento di VIA statale, il Ministero dell’Ambiente deve attivare il procedimento di superamento del dissenso mediante l’intervento deliberativo del Consiglio dei Ministri.
- La sopravvenuta adozione del parere o del concerto da parte dell’amministrazione rimasta inerte rende improcedibile, per carenza sopravvenuta di interesse, l’azione contro il silenzio nei confronti di quella amministrazione, ma non elimina necessariamente l’interesse a contestare l’inerzia dell’amministrazione competente alla conclusione del procedimento.
- Ai fini della tempestività dell’azione contro il silenzio nei procedimenti VIA soggetti a nuova pubblicazione della documentazione, il termine procedimentale decorre dall’ultimo avviso al pubblico e deve essere calcolato considerando le scansioni temporali previste dagli artt. 24 e 25 d.lgs. 152/2006.
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