Sentenza n. 586/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti contro la diffida ministeriale all'avvio delle procedure di bonifica e contro gli atti successivi della procedura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato la diffida del 7 settembre 2017, con la quale il Ministero dell'Ambiente aveva intimato alle imprese insediate nel SIN di Priolo Gargallo di avviare entro novanta giorni le procedure di bonifica e ripristino ambientale della Rada di Augusta, nonché tre atti successivi. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché la diffida era una mera diffida in senso stretto, non immediatamente lesiva e non autonomamente impugnabile, e aveva dichiarato inammissibili i motivi aggiunti per la natura endoprocedimentale o non provvedimentale degli atti contestati. L'appello, definito cautelativo, non contestava il dispositivo della sentenza di primo grado, favorevole alla società quanto all'esclusione dell'immediata impugnabilità della diffida, ma chiedeva l'espunzione del passaggio motivazionale secondo cui la diffida avrebbe avuto carattere meramente ricognitivo di obblighi che l'Amministrazione assumeva come preesistenti. La società sosteneva che tale formulazione avrebbe potuto implicare un avallo giudiziale della tesi ministeriale circa l'esistenza di obblighi di bonifica già accertati, ma dichiarava espressamente che, ove il Consiglio avesse escluso tale interpretazione, l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Le amministrazioni appellate eccepivano l'inammissibilità per mancanza di soccombenza e di interesse concreto e attuale.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato l'appello inammissibile. La sentenza del TAR era una pronuncia esclusivamente processuale: non aveva accertato l'esistenza di un obbligo di bonifica, non aveva riconosciuto la responsabilità della società per la contaminazione della Rada di Augusta e non aveva fatto propria la tesi ministeriale. L'espressione secondo cui la diffida era ricognitiva di obblighi che l'Amministrazione assumeva come preesistenti registrava soltanto la posizione dell'Amministrazione e non costituiva un accertamento giudiziale. La qualificazione della diffida come atto non immediatamente lesivo riguardava la forma e la funzione dell'atto, non la fondatezza sostanziale della pretesa. Ne derivava l'assenza di soccombenza e di interesse concreto e attuale all'impugnazione: il timore che la motivazione potesse essere utilizzata in futuro non costituiva un pregiudizio giuridicamente rilevante. L'inammissibilità risultava inoltre dalla stessa clausola condizionale inserita dall'appellante nell'atto di appello. Il giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado resta limitato al profilo processuale dell'inammissibilità e non preclude futuri giudizi di merito sull'esistenza, titolarità ed estensione degli obblighi di bonifica, nei quali la società conserva tutte le proprie difese. Nulla è stato accertato neppure quanto alla responsabilità dell'altra società costituita come controinteressata. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
interesse ad agire — e, simmetricamente, a impugnare — consistente in un'utilità personale, attuale e concreta, non in una mera eventualità di pregiudizio
L'interesse all'impugnazione richiede una soccombenza effettiva e un'utilità personale, concreta e attuale; non basta il timore che una motivazione possa essere utilizzata in futuro, quando essa non contiene alcun accertamento sfavorevole.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Costituisce il fondamento del rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile, tra cui l'art. 100 c.p.c., in materia di interesse ad agire e a impugnare.
Massime di principio
- Una pronuncia di rito che dichiara inammissibile il ricorso per difetto di lesività dell'atto non accerta, neppure implicitamente, la fondatezza sostanziale della pretesa amministrativa sottostante, salvo che il giudice abbia espressamente deciso anche il merito.
- La qualificazione di un atto come ricognitivo di obblighi che l'Amministrazione assume come preesistenti registra la prospettazione dell'Amministrazione e non equivale all'accertamento giudiziale dell'esistenza di tali obblighi.
- L'impugnazione della sola motivazione di una sentenza è ammissibile soltanto se il passaggio contestato determina una soccombenza effettiva o un pregiudizio concreto e attuale; non è sufficiente il timore di un suo futuro utilizzo strumentale.
- Il giudicato formatosi su una sentenza di rito copre la questione processuale decisa, ma non preclude un successivo giudizio di merito sull'esistenza, titolarità o estensione del rapporto sostanziale non esaminato.
- La dichiarazione processuale con cui l'appellante riconosce che, ove il giudice escluda l'interpretazione posta a fondamento dell'appello, manca l'interesse all'impugnazione può concorrere a determinarne l'inammissibilità quando tale interpretazione sia effettivamente esclusa dal giudice.
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