Cassazione Civile, Ordinanza n. 06956/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia originava da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato a più contribuenti la decadenza dalle agevolazioni "prima casa" per l'acquisto di un immobile abitativo, ritenuto di lusso, e, per uno di essi, anche per il mancato trasferimento della residenza nel Comune dell'immobile entro diciotto mesi. Dopo che la CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti e la CTR aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, uno dei contribuenti aveva proposto ricorso per cassazione; la Corte, ritenendo che la qualificazione dell'immobile non potesse incidere sulla sua posizione, aveva deciso in senso non favorevole. Contro tale pronuncia veniva quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo errore di fatto per omessa percezione dell'esistenza di questioni non esaminate perché ritenute assorbite, e del relativo motivo di ricorso per cassazione. Nel frattempo, il ricorrente rappresentava che, a seguito di giudicato formatosi su altra posizione processuale, l'Ufficio aveva riconosciuto la natura non di lusso dell'immobile anche in relazione alla sua posizione, disposto sgravio parziale e che egli aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi fiscali; per tale ragione rinunciava al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale, e ha dichiarato estinto il giudizio di revocazione. Ha inoltre compensato le spese di legittimità tra le parti, valorizzando le ragioni della rinuncia, avvenuta per definizione stragiudiziale della controversia. Ha escluso altresì il versamento dell'ulteriore contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della misura e la sua applicabilità solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
viene richiamato quale base del ricorso per revocazione per errore di fatto, ma il giudizio non viene deciso nel merito per effetto della rinuncia sopravvenuta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto perché la misura, di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
art. 1, commi 231 e ss., L. 29 dicembre 2022 n. 197
richiamata come base della definizione agevolata a cui il ricorrente ha aderito, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia
art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
richiamato in relazione alla censura di errore di fatto dedotta nel ricorso per revocazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se rituale e sopravvenuta a una definizione stragiudiziale della res controversa o ad altra sopravvenienza che elimini l'interesse alla decisione, comporta l'estinzione del giudizio.
- Quando il giudizio viene estinto per rinuncia, non si provvede al vaglio nel merito dei motivi di revocazione o di impugnazione originaria.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non essendo estensibile analogicamente a fattispecie diverse.
- La sopravvenuta definizione agevolata del carico fiscale e lo sgravio parziale possono determinare il venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione relativa alla pretesa tributaria
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