Sentenza del 28/10/2020 n. 5933 - Comm. Trib. Prov. Catania
Cartella di pagamento - Iscrizione a ruolo ex art 36 bis DPR 600/73 e art. 54 DPR 633/72 - legittimità - Obbligo di preventiva comunicazione esiti controllo formale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento iscritta a ruolo ai sensi dell'art. 36‑bis DPR 600/1973 e art. 54 DPR 633/1972 per mancato preventivo avviso al contribuente sull'esito della liquidazione derivante dal controllo formale della dichiarazione. Il ricorrente sosteneva la nullità degli atti successivi per omissione della comunicazione preventiva degli esiti del controllo formale prima dell'iscrizione a ruolo.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo senza preventiva comunicazione dell'esito della liquidazione quando la dichiarazione presenta importi semplicemente non versati e non sussistono incertezze rilevanti sui dati dichiarati. In tali casi non opera l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di comunicare preventivamente al contribuente l'esito della liquidazione a pena di nullità degli atti successivi. La decisione richiama orientamenti di legittimità (Cass. n. 5318/2013 e n. 15312/2014) in senso conforme.
Norme richiamate
art. 36‑bis DPR 600/1973
Previsione dell'iscrizione a ruolo delle somme dovute; interpretato nel senso che l'iscrizione è legittima anche senza preventiva comunicazione dell'esito del controllo formale quando la dichiarazione manifesta semplicemente importi non versati e non vi siano incertezze rilevanti.
art. 54 DPR 633/1972
Norma che disciplina l'iscrizione a ruolo per imposte IVA; interpretata coerentemente con l'art. 36‑bis DPR 600/73, ossia senza obbligo di preventiva comunicazione in presenza di dati chiari e non contrastanti nella dichiarazione.
Corte di Cassazione sentenza n. 5318/2013
Giurisprudenza richiamata a favore del principio secondo cui l'obbligo di comunicazione preventiva degli esiti del controllo sussiste solo in presenza di incertezze rilevanti sulla dichiarazione e non quando i dati risultano chiari.
Corte di Cassazione sentenza n. 15312/2014
Conferma dell'orientamento giurisprudenziale che limita l'obbligo di preventiva comunicazione ai casi di incertezza sui dati dichiarati; ribadisce la legittimità dell'iscrizione a ruolo nei casi di omissione di versamento manifesti nella dichiarazione.
Massime di principio
- Se la dichiarazione del contribuente contiene importi chiaramente non versati (assenza di contestazioni su dati fondamentali), l'Agenzia delle Entrate può iscrivere a ruolo senza preventiva comunicazione dell'esito della liquidazione.
- L'obbligo di comunicazione preventiva degli esiti del controllo formale trova applicazione solo quando sussistono incertezze o questioni rilevanti sui dati dichiarati che richiedono chiarimenti o approfondimenti prima di procedere all'iscrizione a ruolo.
- Il contribuente che ritiene illegittima la cartella per mancata comunicazione preventiva deve valutare la presenza di elementi di incertezza sulla dichiarazione: se non sussistono, l'impugnazione per nullità rischia di essere infondata.
- In pratica, per prevenire l'iscrizione a ruolo è opportuno che il contribuente, alla ricezione di richieste o verifiche, fornisca chiarimenti tempestivi o conservi documentazione che dimostri l'assenza di somme dovute; in caso di iscrizione, va valutata l'impugnazione nel merito e gli eventuali vizi procedurali diversi dalla sola mancata comunicazione preventiva.
- Verificare sempre termini e modalità di notifica (e accesso agli atti) e considerare l'adozione di istanze amministrative o ricorsi giurisdizionali calibrati sulla concreta esistenza di incertezze formali o materiali nella dichiarazione.
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