Cassazione Penale, Ordinanza n. 23273/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo due censure: la prima sulla asserita violazione di legge processuale per mancata dichiarazione di incompetenza territoriale del giudice; la seconda sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare. In fatto, dalla motivazione emerge che la Corte d'appello aveva negato la sostituzione della pena valorizzando i numerosi precedenti penali dell'imputato per reati specifici o analoghi e ritenendo negativa la prognosi sulla finalità rieducativa, sul rischio di recidiva e sull'osservanza delle prescrizioni. Nel giudizio di legittimità la parte civile, tramite procuratore speciale, si è limitata a chiedere la liquidazione delle spese processuali del grado, senza svolgere argomentazioni di contrasto sui motivi di ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla competenza territoriale, richiamando il principio di perpetuatio jurisdictionis e la preclusione alla deduzione tardiva della questione oltre i limiti temporali indicati. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla mancata sostituzione della pena, osservando che la verifica dei presupposti per le pene sostitutive è un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non manifestamente illogica; nel caso concreto, il diniego era stato adeguatamente motivato con riferimento ai precedenti penali dell'imputato e alla prognosi sfavorevole. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la rifusione delle spese alla parte civile in cassazione, perché questa non aveva svolto un'effettiva attività di contrasto al ricorso, ma si era limitata a chiedere la liquidazione delle spese del grado.
Norme richiamate
artt. 610 e 611 c.p.p.
Richiamati per il procedimento in camera di consiglio in cassazione; in tale rito, se il ricorso dell'imputato è dichiarato inammissibile, può disporsi la condanna alle spese in favore della parte civile solo se questa abbia effettivamente contrastato il ricorso con attività difensiva non meramente formale.
art. 94 disp. att. c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- La questione di competenza territoriale deve essere tempestivamente dedotta entro i limiti preclusivi processuali; una volta maturata la preclusione, non può essere riproposta in cassazione sulla base di eventi successivi non rilevanti ai fini della fissazione della competenza.
- Il giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva breve è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica.
- Il diniego della pena sostitutiva può essere fondato sui precedenti penali dell'imputato quando da tale valutazione emerga, con motivazione specifica e concreta, una prognosi sfavorevole quanto alla finalità rieducativa, al rischio di recidiva e al rispetto delle prescrizioni.
- Nel procedimento camerale di cassazione, la parte civile ottiene la rifusione delle spese solo se svolge una reale attività difensiva di contrasto ai motivi del ricorso; la mera richiesta di liquidazione delle spese del grado non è sufficiente.
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