Sentenza n. 244/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 382/2025 in data 26 giugno 2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 382/2025, passata in giudicato, che imponeva al Ministero di rendere disponibile la carta docente per l’anno scolastico 2024/2025 per € 500,00 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 382/2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a rendere disponibile la carta docente, alle condizioni previste per il personale di ruolo, per l’importo di € 500,00 relativo all’anno scolastico 2024/2025, oltre interessi. Il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della cancelleria e ha chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine non superiore a novanta giorni, la declaratoria di nullità di eventuali atti violativi o elusivi del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il Ministero, non costituitosi, non ha contestato l’omesso adempimento. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza, al giudicato formatosi sulla pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia, provvedendo agli adempimenti ivi imposti. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione del ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
per l’esecuzione del giudicato
Consente di chiedere al giudice amministrativo l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e di adottare i provvedimenti necessari a rendere effettiva la decisione, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
Fondano il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo diretti a garantire l’attuazione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico oggetto della condanna contenuta nella sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
il termine di centoventi giorni che ... concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali
Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza consente di ritenere maturato il presupposto temporale per l’esecuzione coattiva nei confronti dell’Amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o di condanna da essa derivanti.
- La mancata costituzione dell’amministrazione e l’assenza di contestazioni, unitamente alla documentazione del giudicato e dell’inadempimento, consentono di ritenere sussistente l’obbligo di esecuzione quando tali circostanze risultino adeguatamente comprovate.
- Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale costituisce presupposto temporale per l’esperimento dell’esecuzione coattiva.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice; quando l’incarico è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.
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