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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2146

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2146 della Commissione, del 2 agosto 2024, recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2024, a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione per risolvere problemi specifici dei settori vitivinicolo e ortofrutticolo causati da eventi meteorologici avversi

Normativa europea32024R2146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce misure urgenti e temporanee per attenuare gli effetti di eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito nel 2024 il settore vitivinicolo e quello ortofrutticolo in diverse regioni dell’Unione. Nel comparto del vino, proroga di 12 mesi la validità di alcune autorizzazioni per impianto e reimpianto in scadenza nel 2024 e consente ai viticoltori di rinunciarvi senza sanzioni in presenza di apposita comunicazione. Nel comparto ortofrutticolo, esenta per il 2024 le organizzazioni di produttori colpite dal limite quantitativo relativo alla vendita di prodotti di non soci. Gli Stati membri devono informare la Commissione sull’uso delle deroghe entro il 31 marzo 2025.

Misure temporanee di emergenza per il 2024 che prorogano talune autorizzazioni vitivinicole e derogano a un requisito per le organizzazioni di produttori ortofrutticoli colpite da eventi meteorologici avversi.

Ambito di applicazione

Si applica, per il solo 2024 e fino al 5 agosto 2025, agli Stati membri che individuino nel proprio territorio regioni di produzione vitivinicola colpite da grave siccità o piogge eccessive nell’inverno e nella primavera 2024, nonché alle organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2024 nelle regioni interessate. Le deroghe riguardano le autorizzazioni per nuovi impianti e reimpianti viticoli in scadenza nel 2024 e, sul versante ortofrutticolo, la vendita di prodotti di non soci da parte delle organizzazioni di produttori. Sono previste notifiche obbligatorie degli Stati membri alla Commissione entro il 31 marzo 2025.

Misure temporanee di emergenza per il settore vitivinicolo e ortofrutticolo colpiti da eventi meteorologici avversi nel 2024

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2146 interviene come misura urgente ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per fronteggiare difficoltà specifiche non riconducibili a turbative di mercato. La Commissione richiama, nei considerando, la persistente siccità e le piogge eccessive che hanno colpito il settore vitivinicolo in varie regioni, nonché le gelate e la grandine che nella primavera 2024 hanno danneggiato gravemente la produzione ortofrutticola in alcune aree dell’Unione.

Contesto e finalità della misura

Le misure sono giustificate dall’impossibilità, per molti viticoltori, di svolgere nei periodi autunnale, invernale e primaverile le operazioni preparatorie all’impianto o al reimpianto, e dal rischio di perdere autorizzazioni in scadenza nel 2024 o di dover piantare in condizioni climatiche sfavorevoli e con costi aggiuntivi. Sul versante ortofrutticolo, gli eventi atmosferici hanno determinato una rilevante riduzione della produzione dei soci di talune organizzazioni di produttori, con possibili effetti sul riconoscimento e sui programmi operativi in corso.

Ambito di applicazione soggettivo e territoriale

Il regolamento si applica alle regioni di produzione vinicola che gli Stati membri identifichino come colpite da grave siccità o piogge eccessive durante l’inverno e la primavera 2024. Si applica inoltre alle organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2024. La disciplina è limitata al 2024 per quanto riguarda le deroghe sostanziali, mentre gli obblighi di notifica si collocano nel 2025.

Deroghe nel settore vitivinicolo

L’articolo 1 contiene la misura principale per il comparto vitivinicolo. In primo luogo, gli Stati membri devono individuare le regioni di produzione interessate. In secondo luogo, le autorizzazioni per impianto e reimpianto concesse ai sensi degli articoli 64, 66 o 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e in scadenza nel 2024 sono prorogate di 12 mesi rispetto alla scadenza originaria, sempre che debbano essere utilizzate nelle regioni colpite.

La deroga opera anche rispetto al regime sanzionatorio: i titolari che non utilizzano l’autorizzazione in scadenza nel 2024 non sono soggetti a sanzioni amministrative se comunicano all’autorità competente, entro il 31 dicembre 2024, di non voler avvalersi dell’autorizzazione e di non voler beneficiare della proroga. Il testo chiarisce quindi una scelta alternativa per il viticoltore tra proroga automatica della validità e rinuncia senza penalità, purché la rinuncia sia tempestivamente notificata.

Deroga per le organizzazioni di produttori ortofrutticoli

L’articolo 2 sospende, per il solo 2024, l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891 nei confronti delle organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2024. Viene così disapplicata la soglia secondo cui la vendita di prodotti di produttori non membri è consentita solo se il suo valore economico è inferiore al valore della produzione commercializzata dell’organizzazione. La finalità è evitare che la riduzione della produzione dei soci incida negativamente sullo status di riconoscimento e sui pagamenti dei programmi operativi in corso.

Notifiche degli Stati membri e monitoraggio

L’articolo 3 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione, entro il 31 marzo 2025, se abbiano applicato o meno le deroghe nei due settori. Per il settore vitivinicolo, devono essere indicate le regioni interessate, la superficie coperta dalle autorizzazioni prorogate di 12 mesi e la superficie delle autorizzazioni in scadenza nel 2024 per le quali il titolare ha rinunciato alla proroga. Per il settore ortofrutticolo, devono essere indicate le regioni interessate e il numero di organizzazioni di produttori riconosciute che hanno beneficiato della deroga. Le notifiche devono essere effettuate secondo il regolamento delegato (UE) 2017/1183.

Entrata in vigore, applicazione e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione dell’urgenza dichiarata nei considerando. Si applica fino al 5 agosto 2025. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Individuazione delle regioni colpite

Gli Stati membri devono individuare le regioni di produzione vinicola nel proprio territorio colpite da grave siccità o piogge eccessive durante l’inverno e la primavera 2024, in misura tale da impedire ai viticoltori di svolgere le operazioni necessarie per l’impianto delle viti.

Proroga delle autorizzazioni vitivinicole

In deroga agli articoli 62, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e 68, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le autorizzazioni per impianto e reimpianto concesse ai sensi degli articoli 64, 66 o 68, paragrafo 1, dello stesso regolamento, se in scadenza nel 2024 e destinate a essere utilizzate nelle regioni colpite, scadono 12 mesi dopo la loro data di scadenza iniziale.

Rinuncia senza sanzioni alle autorizzazioni viticole

In deroga all’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i titolari di autorizzazioni in scadenza nel 2024 non sono soggetti a sanzioni amministrative se non utilizzano le autorizzazioni, purché comunichino alle autorità competenti entro il 31 dicembre 2024 di non volerle utilizzare e di non voler beneficiare della proroga.

Deroga per le organizzazioni di produttori ortofrutticoli

In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, nel 2024 non si applica alle organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2024 il limite secondo cui il valore economico dei prodotti venduti da non soci deve essere inferiore al valore della produzione commercializzata dell’organizzazione.

Obblighi di notifica alla Commissione

Entro il 31 marzo 2025 gli Stati membri devono comunicare se hanno applicato o meno le deroghe dell’articolo 1 (settore vitivinicolo) e dell’articolo 2 (settore ortofrutticolo), indicando, se del caso, le regioni interessate, la superficie coperta dalle autorizzazioni prorogate o rinunciate e il numero di organizzazioni di produttori riconosciute che hanno beneficiato della deroga. Le notifiche seguono il regolamento delegato (UE) 2017/1183.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile fino al 5 agosto 2025. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatisettore vitivinicolosettore ortofrutticoloaiuti e misure di emergenza

Testo integrale

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