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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2137

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2137 della Commissione, del 2 agosto 2024, che rettifica e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R2137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rettifica errori materiali del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 e ne modifica il dispositivo per includere codici NC e TARIC mancanti. La principale innovazione riguarda il coordinamento tra il dazio antidumping definitivo e la misura di salvaguardia sul settore siderurgico, al fine di evitare un cumulo eccessivo dei prelievi sulle stesse importazioni. È inoltre aggiornata la motivazione in punto di nesso tra importazioni oggetto di dumping e pregiudizio all’industria dell’Unione. Il regolamento si applica retroattivamente dal 1o giugno 2024.

Rettifica e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 sul dazio antidumping definitivo applicabile a determinati tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Cina, con coordinamento rispetto alla misura di salvaguardia sull’acciaio.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili, classificati nei codici NC e TARIC indicati nel regolamento rettificato, originari della Repubblica popolare cinese. Riguarda gli operatori economici importatori e le autorità doganali degli Stati membri, incidendo sul prelievo del dazio antidumping e sul suo coordinamento con il dazio tariffario oltre contingente previsto dalla misura di salvaguardia di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, come prorogato. Si applica dal 1o giugno 2024 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Rettifica e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 sul dazio antidumping per tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Cina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2137 interviene sul precedente regolamento (UE) 2024/1475, che ha istituito un dazio antidumping definitivo in seguito a riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione dichiara di avere rilevato errori materiali e di dover coordinare la misura antidumping con la parallela misura di salvaguardia applicabile al settore dell’acciaio, per garantire chiarezza, certezza del diritto e corretta applicazione doganale.

Contesto e finalità

Le rettifiche riguardano sia la motivazione dell’atto, sia il dispositivo. Sul piano sostanziale, la Commissione evidenzia che il prodotto oggetto del riesame rientra anche nell’ambito della salvaguardia dell’acciaio istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 e prorogata fino al 30 giugno 2026 dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782. Poiché il cumulo tra dazio antidumping e dazio oltre contingente potrebbe produrre un effetto eccessivo sul commercio, viene previsto un meccanismo di sospensione e di coordinamento dei prelievi.

Rettifica del considerando 147

Il considerando 147 del regolamento (UE) 2024/1475 viene sostituito per chiarire l’analisi dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione. La nuova formulazione precisa che, nel periodo in esame, il volume delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese è stato inferiore rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale, ma in leggero aumento rispetto al riesame precedente, consentendo di concludere che l’impatto sull’industria dell’Unione è stato più significativo nel periodo in esame.

Estensione dei codici doganali interessati

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1475 è riscritto per includere espressamente i codici NC e TARIC mancanti. Il dazio antidumping definitivo riguarda ora le importazioni di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, con esclusione dei prodotti muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili, classificati nei codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 83, ex 7304 49 85, ex 7304 49 89 ed ex 7304 90 00, nonché nei relativi codici TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 83 90, 7304 49 85 90, 7304 49 89 90 e 7304 90 00 91.

Coordinamento tra dazio antidumping e misura di salvaguardia

Il nuovo articolo 1 bis introduce la disciplina del cumulo con il dazio tariffario oltre contingente previsto dall’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. La logica è la seguente:

  • se il dazio oltre contingente diventa applicabile e supera il livello del dazio antidumping, si riscuote soltanto il dazio oltre contingente;
  • in tale periodo, la riscossione dei dazi antidumping istituiti dal regolamento (UE) 2024/1475 è sospesa;
  • se invece il dazio oltre contingente è inferiore al dazio antidumping, esso si applica insieme alla differenza tra il dazio antidumping più elevato e il dazio oltre contingente;
  • la parte di dazio antidumping non riscossa è sospesa;
  • la sospensione opera solo per il periodo di applicazione del dazio oltre contingente.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 1o giugno 2024. La Commissione giustifica l’urgenza con l’esigenza di ridurre il periodo di incertezza giuridica e di assicurare un’applicazione uniforme delle misure antidumping e di salvaguardia. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Rettifica della motivazione sul pregiudizio

Viene sostituito il considerando 147 del regolamento (UE) 2024/1475 per precisare che, nel periodo in esame, il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC è stato inferiore rispetto all’inchiesta iniziale, ma superiore rispetto al riesame precedente, rafforzando la conclusione secondo cui l’incidenza sull’industria dell’Unione è stata più significativa nel periodo in esame.

Estensione e precisazione del campo merceologico

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1475 è sostituito per includere i codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 83, ex 7304 49 85, ex 7304 49 89 ed ex 7304 90 00, nonché i corrispondenti codici TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 83 90, 7304 49 85 90, 7304 49 89 90 e 7304 90 00 91.

Coordinamento con la misura di salvaguardia sull’acciaio

È inserito l’articolo 1 bis nel regolamento (UE) 2024/1475 per disciplinare il rapporto tra dazio antidumping e dazio tariffario oltre contingente previsto dall’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. Se il dazio oltre contingente è applicabile e supera il dazio antidumping, si riscuote solo il dazio oltre contingente e la riscossione del dazio antidumping è sospesa. Se il dazio oltre contingente è inferiore al dazio antidumping, esso si riscuote insieme alla differenza tra il dazio antidumping più elevato e tale dazio oltre contingente. La quota di dazio antidumping non riscossa è sospesa per il periodo di applicazione della misura di salvaguardia.

Decorrenza, efficacia e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o giugno 2024. Le sospensioni previste per il coordinamento con la salvaguardia sono limitate al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente previsto dal regolamento (UE) 2019/159.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialedoganesafeguard measurescommercio internazionale

Testo integrale

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