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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2139

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2139 della Commissione, del 1 agosto 2024, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana

Normativa europea32024R2139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, con effetto immediato, la geografia delle zone soggette a restrizioni e delle aree infette correlate alla peste suina africana nell’Unione. La revisione si fonda sull’evoluzione della situazione epidemiologica in diversi Stati membri e comporta la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594. Le modifiche rafforzano o ridefiniscono le classificazioni territoriali (zone I, II e III), con conseguenze pratiche sui vincoli ai movimenti e sulle misure di contenimento previste dalla normativa di sanità animale.

Modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni e delle aree infette/di protezione e sorveglianza per la peste suina africana.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri interessati dalle misure speciali di controllo per la peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, in particolare alle aree elencate negli allegati I e II come zone soggette a restrizioni I, II e III, nonché alle aree istituite come zone infette o come zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e di sorveglianza a seguito di focolai in suini selvatici o detenuti. L’impatto territoriale riguarda numerosi Stati membri, con aggiornamenti puntuali per Germania, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, Estonia, Lettonia, Ungheria, Slovacchia, Croazia, Svezia, Romania, Bulgaria e altri territori elencati negli allegati; le misure incidono sui movimenti di suini detenuti e selvatici e dei relativi prodotti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2139: aggiornamento delle zone di restrizione per la peste suina africana

Il regolamento interviene sul sistema unionale di contenimento della peste suina africana aggiornando gli elenchi territoriali del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La Commissione giustifica la modifica con l’evoluzione rapida della situazione epidemiologica nell’Unione e con la necessità di mantenere misure proporzionate e geograficamente adeguate al rischio di diffusione della malattia.

Contesto normativo e finalità

La base giuridica è rinvenuta nel regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili, e nelle disposizioni che consentono alla Commissione di adottare misure di controllo e di aggiornamento delle zone soggette a restrizioni. Il regolamento richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687, che disciplina le misure da adottare in caso di focolai di malattie di categoria A, inclusa la peste suina africana nei suini detenuti, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, che classifica le malattie elencate.

Razionale della revisione delle zone

Dai considerando emerge che la peste suina africana continua a diffondersi in diverse aree dell’Unione e che, dopo le ultime modifiche del regolamento 2023/594 e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2051, si sono verificati nuovi focolai in suini selvatici e detenuti in Germania, Grecia, Italia, Lituania e Polonia. La Commissione afferma che le nuove delimitazioni devono riflettere la situazione epidemiologica locale e circostante, il rischio di ulteriore diffusione, gli orientamenti scientifici dell’Unione e le norme WOAH, così da assicurare un livello adeguato di protezione sanitaria e continuità delle misure di controllo.

Modifica degli allegati del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L’allegato I contiene gli elenchi delle zone soggette a restrizioni I, II e III per i vari Stati membri interessati; l’allegato II contiene le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o come zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e sorveglianza.

Le modifiche sono molto puntuali e territorializzate. In particolare:

  • vengono aggiornate numerose delimitazioni in Germania, Grecia, Italia, Lituania e Polonia;
  • vengono confermate o ridefinite molte zone già esistenti;
  • in diversi casi una zona viene riclassificata in una categoria più severa, per esempio da zona I a zona II o da zona II a zona III;
  • in altri casi vengono istituite nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni adeguate per precauzione.

Zona delle restrizioni I, II e III

L’allegato I dettaglia, Stato per Stato, le aree da assoggettare alle tre categorie di restrizione. Il criterio segue la logica già prevista dal regolamento 2023/594:

  • zona I: area di rischio iniziale o di contenimento meno intenso;
  • zona II: area con rischio maggiore, spesso connessa ai focolai nei cinghiali;
  • zona III: area di rischio elevato o con focolai in suini detenuti, con misure più stringenti.

Il regolamento non introduce una disciplina astratta nuova, ma aggiorna la cartografia sanitaria unionale, sostituendo gli elenchi territoriali in modo da riallineare il regime di restrizione alla realtà epidemiologica del mese di luglio 2024.

Aree istituite a livello dell’Unione: zone infette, protezione e sorveglianza

L’allegato II è dedicato alle aree istituite in conseguenza di focolai in suini selvatici o detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne. Per la Germania sono previste, tra l’altro, una zona di protezione e una zona di sorveglianza determinate da un focolaio con coordinate GPS precise.

Il testo riporta:

  • una zona di protezione di 3 km di raggio attorno al focolaio;
  • una zona di sorveglianza di 10 km di raggio;
  • i comuni e le frazioni interessate;
  • date di applicazione specifiche per le diverse misure, con termini che arrivano rispettivamente al 23.8.2024 e al 7.9.2024.

Conseguenze pratiche per operatori e consulenti

Per gli operatori della filiera suinicola, il regolamento è rilevante perché incide sui movimenti di animali e prodotti di origine animale nelle aree elencate e può comportare ulteriori vincoli sanitari, logistici e commerciali. Per i professionisti italiani che assistono imprese agricole, allevatori, trasportatori e operatori del comparto carni, il dato essenziale è che la situazione delle zone di restrizione è dinamica e va verificata costantemente sui testi consolidati del regolamento 2023/594 come modificato.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea l’urgenza dell’intervento, coerente con il carattere rapidamente mutevole dell’epidemia e con la necessità di preservare l’efficacia delle misure di contenimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3, e dell’articolo 259, paragrafo 1. La finalità è adeguare le misure speciali di controllo della peste suina africana alla situazione epidemiologica più recente nell’Unione, aggiornando le delimitazioni territoriali contenute negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al nuovo regolamento. L’allegato I ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III per numerosi Stati membri; l’allegato II ridefinisce le aree istituite a livello unionale come zone infette o come zone soggette a restrizioni con zone di protezione e sorveglianza.

Criteri epidemiologici per la revisione delle zone

I considerando chiariscono che la delimitazione delle zone tiene conto della situazione epidemiologica nelle aree colpite e in quelle circostanti, del rischio di ulteriore diffusione, dei criteri scientifici contenuti negli orientamenti della Commissione sulla PSA, delle norme WOAH e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti. Vengono richiamati i focolai recenti in Germania, Grecia, Italia, Lituania e Polonia, che hanno determinato la riclassificazione di diverse aree da una categoria di restrizione all’altra.

Regime delle zone soggette a restrizioni

L’allegato I distingue tra zone soggette a restrizioni I, II e III, con elenchi estremamente dettagliati per Stato membro e, in molti casi, per regione, provincia, comune, quartiere o porzioni di territorio. In diversi casi alcune aree vengono elevate di categoria, ad esempio da zona I a zona II o da zona II a zona III, per riflettere l’aumento del rischio epidemiologico.

Aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o zone con protezione e sorveglianza

L’allegato II disciplina le aree istituite a seguito di focolai di peste suina africana in suini selvatici o detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne. Per la Germania sono indicate, in particolare, una zona di protezione con raggio di 3 km e una zona di sorveglianza con raggio di 10 km attorno al focolaio con coordinate GPS 14.018538, 53.519260, con elenco delle località e dei comuni interessati e termini di applicazione fino al 23.8.2024 e al 7.9.2024 per le diverse fasce.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con applicazione urgente giustificata dall’evoluzione dinamica dell’epidemia.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentaremovimenti di animali e prodotti di origine animalemercato internomisure di controllo delle malattie animali

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