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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 444/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di detenzione domiciliare speciale per ultrasettantenni (art. 47-ter, comma 1, ord. pen.) e ha respinto le richieste di differimento dell'esecuzione della pena e di espiazione della pena in detenzione domiciliare per gravi ragioni di salute (art. 147 cod. pen.). Russo contendeva che la preclusione derivante dal reato "ostativo" (art. 4‑bis ord. pen.) non potesse più operare in modo assoluto alla luce di evoluzioni giurisprudenziali e normative (in particolare la Corte Costituzionale, sent. n. 56/2021, e il d.l. 162/2022 conv. nella l. 199/2022) e che il Tribunale non avesse valutato adeguatamente le condizioni di salute e l'età avanzata del condannato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Quanto alla detenzione domiciliare speciale per ultrasettantenni, il Collegio ha ritenuto che la preclusione prevista per i reati di cui all'art. 4‑bis ord. pen. rimanga operativa e che la sentenza n. 56/2021 non estenda la deroga alla fattispecie degli autori di reati ostativi. In ordine al differimento ex art. 147 cod. pen. il Tribunale è stato ritenuto aver svolto un'adeguata valutazione: le patologie del detenuto non risultano invalidanti né incompatibili con le cure ricevute in carcere e la pericolosità attuale è ritenuta non superata, anche alla luce della gravità e della recente commissione del reato (omicidio commesso intorno agli 80 anni). Il ricorrente è altresì condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, comma 1, ordinamento penitenziario

    Prevede la detenzione domiciliare speciale per ultrasettantenni; il Tribunale ha ritenuto la misura inammissibile se il condannato è imputabile di reati ostativi ex art. 4‑bis.

  • art. 147 cod. pen.

    Regola il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per gravi ragioni di salute; il giudice deve bilanciare il bisogno di cure del detenuto con le esigenze di sicurezza collettiva.

  • art. 4‑bis, ordinamento penitenziario

    Disciplina i reati ostativi: la loro presenza costituisce causa di preclusione all'accesso a talune misure alternative; nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto applicabile la preclusione.

  • Corte Costituzionale, sentenza 9 marzo 2021, n. 56

    "sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale"

    La sentenza ha limitato la preclusione assoluta in una specifica ipotesi legata all'aggravante di cui all'art. 99 c.p.; il Collegio ha ritenuto però che essa non sia estensibile ai casi di reato ostativo di cui all'art. 4‑bis.

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con mod. dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199

    Riforma l'accesso ai benefici penitenziari per soggetti condannati per reati ostativi; il giudice ha ritenuto che il ricorrente non abbia spiegato in che modo tale norma inciderebbe sulla preclusione invocata e non ha riconosciuto effetto abrogativo/interpretativo favorevole nel caso concreto.

  • Corte Costituzionale, sentenza 9 gennaio 2020, n. 50

    Evidenziata dal Collegio in relazione alla questione di costituzionalità sull'accesso alla detenzione domiciliare per reati ostativi dell'art. 4‑bis; la Corte dichiarò non fondata la questione per la diversa fattispecie dell'art. 47‑ter, comma 1‑bis.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La presenza di un reato "ostativo" ai sensi dell'art. 4‑bis ord. pen. costituisce, di norma, motivo di preclusione all'accesso a specifiche misure alternative (anche se va sempre verificata la disciplina e la giurisprudenza più recenti).
  • La pronuncia della Corte Costituzionale n. 56/2021 ha limitato la preclusione assoluta solo in ipotesi specifiche (legate all'aggravante ex art. 99 c.p.) e non autorizza automaticamente estensioni analoghe ad altre fattispecie ostative senza un'analisi normativa puntuale.
  • Le modifiche normative (es. d.l. 162/2022 conv. l.199/2022) possono incidere sull'accesso ai benefici, ma il ricorrente deve indicare chiaramente quale disposizione concreta produce l'effetto dichiarato e mostrare il nesso logico-giuridico con il proprio caso.
  • Per il differimento della pena per gravi motivi di salute (art. 147 c.p.) il Tribunale effettua un bilanciamento tra esigenze terapeutiche del detenuto e tutela della sicurezza pubblica: l'età avanzata da sola non è sufficiente, occorrono patologie invalidanti o comprovata impossibilità di adeguate cure in carcere.
  • In casi simili è fondamentale documentare con referti medici aggiornati la gravità delle condizioni, dimostrare che le cure necessarie non sono o non possono essere garantite in ambiente carcerario e spiegare perché la misura alternativa non comprometterebbe la sicurezza della collettività.
  • Le valutazioni sulla pericolosità attuale sono decisive: anche se il fatto è anteriore, la gravità del reato e la sua recente commissione possono indurre il giudice a ritenere non superata la pericolosità sociale.

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