Cassazione Penale, Sentenza n. 11150/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano (18/09/2025) dopo annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di Cassazione. Deduce violazione di legge e dei limiti del giudizio rescindente in relazione agli artt. 624 e 627 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che il rinvio riguardasse solo l'episodio dello spaccio del 19-20 luglio 2010, lasciando invece passare in giudicato l'episodio del 24 luglio 2010 nonostante, a suo avviso, sussistesse connessione essenziale tra i fatti. Con un secondo motivo lamenta omissione e manifesta illogicità della motivazione e erronea applicazione del D.P.R. 309/90 per indeterminatezza dell'oggetto materiale del reato relativo al 24 luglio 2010.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la lettura del dispositivo della sentenza rescindente fosse chiara: la Corte di cassazione aveva disposto il rinvio soltanto con riguardo all'episodio del 19 luglio 2010 e aveva invece rigettato l'impugnazione con riferimento all'episodio del 24 luglio 2010, definendo quel motivo di gravame generico e aspecifico. Pertanto la responsabilità per il fatto del 24 luglio 2010 è divenuta irrevocabile per passaggio in giudicato e le censure del ricorrente su quel capo erano ora precluse. Di conseguenza il primo motivo è infondato e il secondo è inammissibile perché mira a rimettere in discussione questioni ormai coperte dal giudicato. Il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. proc. pen.
Norma sull'annullamento parziale con rinvio: la Corte interpreta che, se il ricorso alla Cassazione è stato rigettato per un capo, la decisione su quel capo diventa irrevocabile e non può essere rieffettuata in sede di rinvio salvo diversa indicazione della Corte di cassazione
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti del giudizio rescindente; la decisione della Corte evidenzia che non sussiste stato di violazione dei limiti di rinvio nella fattispecie perché la Cassazione aveva espressamente escluso l'accoglimento del gravame sul fatto del 24 luglio
art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.
Censura per errore di diritto: il ricorrente invoca questa disposizione per lamentare erronea applicazione della legge penale; la Corte rileva che il motivo è infondato o coperto dal giudicato
art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.
Censura per omessa o manifesta illogicità della motivazione: la Corte giudica il rilievo inammissibile in quanto attiene a questioni ormai passate in giudicato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte la invoca per dichiarare l'inammissibilità del gravame
D.P.R. 309/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione all'indeterminatezza dell'oggetto materiale del reato (stupefacenti); la Corte non esamina il merito della questione perché la materia è coperta dal giudicato sul capo del 24 luglio
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione, in una pronuncia di annullamento parziale con rinvio, rigetta l'impugnazione su alcuni capi in termini motivati (ad es. perché il motivo è generico o aspecifico), quei capi passano in giudicato e non possono essere rinnovati in sede di rinvio.
- La Corte d'appello chiamata a decidere sul rinvio deve attenersi al perimetro indicato dalla Cassazione: se il rinvio riguarda soltanto taluni aspetti, non è legittimo riesaminare questioni specificamente già dichiarate definitive dalla Cassazione.
- I motivi di cassazione fondati su censure generiche o aspecifiche possono portare al rigetto e al passaggio in giudicato della decisione impugnata; chi propone ricorso deve formulare censure specifiche e confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito.
- Se un motivo di gravame mira a rimettere in discussione questioni ormai coperte da giudicato, la Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile; ciò può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (es. contribuzione alla Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa.
- In casi connessi di più episodi, va valutata l'effettiva connessione essenziale fra i fatti solo se la Cassazione non ha espressamente escluso il riesame di un capo; altrimenti prevale la definitività delle decisioni già respinte in Cassazione.
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