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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11150/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano (18/09/2025) dopo annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di Cassazione. Deduce violazione di legge e dei limiti del giudizio rescindente in relazione agli artt. 624 e 627 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che il rinvio riguardasse solo l'episodio dello spaccio del 19-20 luglio 2010, lasciando invece passare in giudicato l'episodio del 24 luglio 2010 nonostante, a suo avviso, sussistesse connessione essenziale tra i fatti. Con un secondo motivo lamenta omissione e manifesta illogicità della motivazione e erronea applicazione del D.P.R. 309/90 per indeterminatezza dell'oggetto materiale del reato relativo al 24 luglio 2010.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la lettura del dispositivo della sentenza rescindente fosse chiara: la Corte di cassazione aveva disposto il rinvio soltanto con riguardo all'episodio del 19 luglio 2010 e aveva invece rigettato l'impugnazione con riferimento all'episodio del 24 luglio 2010, definendo quel motivo di gravame generico e aspecifico. Pertanto la responsabilità per il fatto del 24 luglio 2010 è divenuta irrevocabile per passaggio in giudicato e le censure del ricorrente su quel capo erano ora precluse. Di conseguenza il primo motivo è infondato e il secondo è inammissibile perché mira a rimettere in discussione questioni ormai coperte dal giudicato. Il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Norma sull'annullamento parziale con rinvio: la Corte interpreta che, se il ricorso alla Cassazione è stato rigettato per un capo, la decisione su quel capo diventa irrevocabile e non può essere rieffettuata in sede di rinvio salvo diversa indicazione della Corte di cassazione

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti del giudizio rescindente; la decisione della Corte evidenzia che non sussiste stato di violazione dei limiti di rinvio nella fattispecie perché la Cassazione aveva espressamente escluso l'accoglimento del gravame sul fatto del 24 luglio

  • art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.

    Censura per errore di diritto: il ricorrente invoca questa disposizione per lamentare erronea applicazione della legge penale; la Corte rileva che il motivo è infondato o coperto dal giudicato

  • art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.

    Censura per omessa o manifesta illogicità della motivazione: la Corte giudica il rilievo inammissibile in quanto attiene a questioni ormai passate in giudicato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte la invoca per dichiarare l'inammissibilità del gravame

  • D.P.R. 309/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'indeterminatezza dell'oggetto materiale del reato (stupefacenti); la Corte non esamina il merito della questione perché la materia è coperta dal giudicato sul capo del 24 luglio

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione, in una pronuncia di annullamento parziale con rinvio, rigetta l'impugnazione su alcuni capi in termini motivati (ad es. perché il motivo è generico o aspecifico), quei capi passano in giudicato e non possono essere rinnovati in sede di rinvio.
  • La Corte d'appello chiamata a decidere sul rinvio deve attenersi al perimetro indicato dalla Cassazione: se il rinvio riguarda soltanto taluni aspetti, non è legittimo riesaminare questioni specificamente già dichiarate definitive dalla Cassazione.
  • I motivi di cassazione fondati su censure generiche o aspecifiche possono portare al rigetto e al passaggio in giudicato della decisione impugnata; chi propone ricorso deve formulare censure specifiche e confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito.
  • Se un motivo di gravame mira a rimettere in discussione questioni ormai coperte da giudicato, la Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile; ciò può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (es. contribuzione alla Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa.
  • In casi connessi di più episodi, va valutata l'effettiva connessione essenziale fra i fatti solo se la Cassazione non ha espressamente escluso il riesame di un capo; altrimenti prevale la definitività delle decisioni già respinte in Cassazione.

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