Cassazione Penale, Sentenza n. 10132/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione a seguito di custodia cautelare (14 giorni in carcere e 82 giorni agli arresti domiciliari) connessa a due titoli cautelari: (1) cessione di 500 grammi di hashish a due giovani; (2) detenzione presso l'abitazione di circa 75 grammi di hashish, ritenuta di possibile destinazione allo spaccio. In entrambi i casi il giudice penale ha poi assolto l'imputato poiché non provato il suo coinvolgimento nella cessione (non provato che fosse il conducente della Smart che perfezionò la cessione) e non provata la destinazione allo spaccio della sostanza ritrovata in casa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello insufficiente, minimale e illogica nel ritenere che il possesso della droga in casa costituisse condotta colposa ostativa alla riparazione e nel sostenere che tale possesso potesse giustificare la misura cautelare adottata oltre due anni prima per un distinto episodio. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte territoriale per un nuovo esame, chiedendo una valutazione completa e coerente degli elementi probatori utili ai fini della riparazione, con esplicita considerazione dell'efficenza causale di una eventuale colpa sulla privazione della libertà.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Rilevanza esclusiva delle formule assolutorie indicate dall'art.314 per l'accesso alla riparazione: non importa quale strada logico-probatoria abbia portato all'assoluzione (non colpevolezza da prova positiva, insufficienza o contraddittorietà della prova).
art. 530 cod. proc. pen. (secondo comma)
Richiamata per chiarire che la formula e le ragioni dell'assoluzione (primo o secondo comma) non incidono sul diritto alla riparazione, purché ricorra una delle formule rilevanti ex art.314.
Cass. Sez.4, n.9212 del 13/11/2013
Principio che il giudice della riparazione deve valutare ex ante, con autonomia logico-motivazionale rispetto al giudizio di merito, se la condotta del detenuto abbia creato la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale.
Cass. Sez.4, n.19180 del 18/02/2016 (Buccini)
Il giudice della riparazione può esaminare elementi probatori raccolti in fase di indagine purché non siano stati espressamente esclusi in dibattimento.
Cass. Sez.4, 15/09/2016 (Piccolo)
Gli elementi indiziari dichiarati assolutamente inutilizzabili o neutralizzati nell'assoluzione non possono avere rilievo ai fini della riparazione.
Cass. Sez.4, n.22486 del 16/04/2018 (Calvio)
Costituisce condotta gravemente colposa, ostativa all'indennizzo, il possesso in circostanze indizianti di un quantitativo non minimo di droga con elevato principio attivo e suddiviso in involucri idonei alla cessione; ma tale accertamento richiede motivazione.
Cass. Sez.4, 30/03/2004 (Min. Economia e Finanze in proc. Zitello)
Conferma che rilevano le formule assolutorie previste dall'art.314 e che il modo in cui si è pervenuti all'assoluzione non incide sul diritto all'indennizzo se la formula è tra quelle rilevanti.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve valutare autonomamente "ex ante" se l'imputato abbia concorso con dolo o colpa grave a dare causa alla detenzione, indipendentemente dalla motivazione dell'assoluzione nel processo penale di merito.
- Il semplice possesso di sostanza stupefacente non esclude automaticamente il diritto alla riparazione: occorre valutare quantità, qualità (principio attivo), modalità di conservazione (involucri), luogo e circostanze per determinare se il possesso consentisse ragionevolmente di ritenere una destinazione allo spaccio.
- Gli elementi acquisibili nelle indagini preliminari possono essere valutati nella fase di riparazione, salvo che siano stati espressamente esclusi o neutralizzati nel dibattimento o considerati inutilizzabili dal giudice penale.
- Comportamenti posteriori all'adozione di una misura cautelare non possono essere fatti valere come causa eziologica di quella misura adottata in precedenza; la causalità deve essere temporale e pertinente.
- La negazione del diritto all'indennizzo per "colpa" richiede motivazione circostanziata e non argomentazioni generiche o meramente assertive; la mancanza di adeguata motivazione giustifica annullamento e nuovo esame.
- La formula assolutoria prevista dall'art.314 cod. proc. pen. è decisiva: il modo in cui si è giunti all'assoluzione non pregiudica il diritto alla riparazione se sussiste una delle formule previste.
- In pratica, per chi chiede o nega la riparazione: raccogliere e valutare in modo documentato elementi concreti che provino (per la parte resistente) o smentiscano (per il ricorrente) che il comportamento abbia creato una credibile apparenza di commissione di reato.
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