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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10132/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione a seguito di custodia cautelare (14 giorni in carcere e 82 giorni agli arresti domiciliari) connessa a due titoli cautelari: (1) cessione di 500 grammi di hashish a due giovani; (2) detenzione presso l'abitazione di circa 75 grammi di hashish, ritenuta di possibile destinazione allo spaccio. In entrambi i casi il giudice penale ha poi assolto l'imputato poiché non provato il suo coinvolgimento nella cessione (non provato che fosse il conducente della Smart che perfezionò la cessione) e non provata la destinazione allo spaccio della sostanza ritrovata in casa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello insufficiente, minimale e illogica nel ritenere che il possesso della droga in casa costituisse condotta colposa ostativa alla riparazione e nel sostenere che tale possesso potesse giustificare la misura cautelare adottata oltre due anni prima per un distinto episodio. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte territoriale per un nuovo esame, chiedendo una valutazione completa e coerente degli elementi probatori utili ai fini della riparazione, con esplicita considerazione dell'efficenza causale di una eventuale colpa sulla privazione della libertà.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Rilevanza esclusiva delle formule assolutorie indicate dall'art.314 per l'accesso alla riparazione: non importa quale strada logico-probatoria abbia portato all'assoluzione (non colpevolezza da prova positiva, insufficienza o contraddittorietà della prova).

  • art. 530 cod. proc. pen. (secondo comma)

    Richiamata per chiarire che la formula e le ragioni dell'assoluzione (primo o secondo comma) non incidono sul diritto alla riparazione, purché ricorra una delle formule rilevanti ex art.314.

  • Cass. Sez.4, n.9212 del 13/11/2013

    Principio che il giudice della riparazione deve valutare ex ante, con autonomia logico-motivazionale rispetto al giudizio di merito, se la condotta del detenuto abbia creato la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale.

  • Cass. Sez.4, n.19180 del 18/02/2016 (Buccini)

    Il giudice della riparazione può esaminare elementi probatori raccolti in fase di indagine purché non siano stati espressamente esclusi in dibattimento.

  • Cass. Sez.4, 15/09/2016 (Piccolo)

    Gli elementi indiziari dichiarati assolutamente inutilizzabili o neutralizzati nell'assoluzione non possono avere rilievo ai fini della riparazione.

  • Cass. Sez.4, n.22486 del 16/04/2018 (Calvio)

    Costituisce condotta gravemente colposa, ostativa all'indennizzo, il possesso in circostanze indizianti di un quantitativo non minimo di droga con elevato principio attivo e suddiviso in involucri idonei alla cessione; ma tale accertamento richiede motivazione.

  • Cass. Sez.4, 30/03/2004 (Min. Economia e Finanze in proc. Zitello)

    Conferma che rilevano le formule assolutorie previste dall'art.314 e che il modo in cui si è pervenuti all'assoluzione non incide sul diritto all'indennizzo se la formula è tra quelle rilevanti.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione deve valutare autonomamente "ex ante" se l'imputato abbia concorso con dolo o colpa grave a dare causa alla detenzione, indipendentemente dalla motivazione dell'assoluzione nel processo penale di merito.
  • Il semplice possesso di sostanza stupefacente non esclude automaticamente il diritto alla riparazione: occorre valutare quantità, qualità (principio attivo), modalità di conservazione (involucri), luogo e circostanze per determinare se il possesso consentisse ragionevolmente di ritenere una destinazione allo spaccio.
  • Gli elementi acquisibili nelle indagini preliminari possono essere valutati nella fase di riparazione, salvo che siano stati espressamente esclusi o neutralizzati nel dibattimento o considerati inutilizzabili dal giudice penale.
  • Comportamenti posteriori all'adozione di una misura cautelare non possono essere fatti valere come causa eziologica di quella misura adottata in precedenza; la causalità deve essere temporale e pertinente.
  • La negazione del diritto all'indennizzo per "colpa" richiede motivazione circostanziata e non argomentazioni generiche o meramente assertive; la mancanza di adeguata motivazione giustifica annullamento e nuovo esame.
  • La formula assolutoria prevista dall'art.314 cod. proc. pen. è decisiva: il modo in cui si è giunti all'assoluzione non pregiudica il diritto alla riparazione se sussiste una delle formule previste.
  • In pratica, per chi chiede o nega la riparazione: raccogliere e valutare in modo documentato elementi concreti che provino (per la parte resistente) o smentiscano (per il ricorrente) che il comportamento abbia creato una credibile apparenza di commissione di reato.

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