Ordinanza n. 4004/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento, comunicato il 25 febbraio 2022, emesso dal Responsabile dell'area tecnica manutentiva del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto “Stima del profitto conseguito e comunicazione oblazione art. 83 L.R. 12/2005 – Compatibilità Paesaggistica n. -OMISSIS-”; nonché di ogni altro atto prodromico, conseguente, collegato, connesso, compreso il giudizio di stima (non noto); per quanto riguarda i motivi aggiunti per l’annullamento del provvedimento del Comune di -OMISSIS- emesso e notificato in data 11 agosto 2025, avente ad oggetto “certificazione di intervenuto accertamento di compatibilità paesaggistica (Art. 181 del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni) per lavori compiuti in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa”, nella parte in cui ha quantificato la sanzione paesaggistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: quantificazione della sanzione paesaggistica di euro 59.431,77, determinata in relazione al profitto conseguito dall’esecuzione di lavori abusivi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale comunicato il 25 febbraio 2022, avente a oggetto la stima del profitto conseguito e la comunicazione dell’oblazione prevista dall’art. 83 della legge regionale n. 12/2005, nonché, con motivi aggiunti, la successiva certificazione di intervenuto accertamento di compatibilità paesaggistica notificata l’11 agosto 2025, nella parte relativa alla quantificazione della sanzione. La controversia riguarda la somma di euro 59.431,77, richiesta ai sensi dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 a titolo di sanzione pecuniaria conseguente al rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica. La ricorrente sostiene che il Comune abbia commesso errori tecnici nella stima del profitto, soprattutto applicando valori propri degli ordinari immobili residenziali senza considerare le caratteristiche rurali dell’immobile, oltre agli ulteriori errori evidenziati nel ricorso e nei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la legittimità della quantificazione contestata. Ha ritenuto necessario acquisire una verificazione tecnica per accertare se la stima comunale del profitto conseguito dall’esecuzione delle opere abusive sia corretta oppure risulti affetta dagli errori tecnici dedotti dalla ricorrente. L’incarico è stato affidato all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale – Ufficio provinciale-Territorio. Il verificatore dovrà depositare la relazione conclusiva entro il 15 novembre 2026, previa trasmissione della bozza ai periti di parte e acquisizione delle loro osservazioni. Il compenso sarà determinato successivamente. Gli atti sono stati trasmessi al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza di prosecuzione e discussione del merito. Nessuna decisione definitiva è stata adottata sui motivi di ricorso o sulle spese.
Norme richiamate
art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004
Costituisce il riferimento normativo per la quantificazione della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria conseguente all’accertamento di compatibilità paesaggistica, commisurata al profitto conseguito dall’esecuzione delle opere abusive.
art. 83 l.r. n. 12/2005
Richiamato quale base normativa dell’oblazione oggetto del provvedimento comunale impugnato.
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre la verificazione necessaria per acquisire valutazioni tecniche rilevanti ai fini della decisione.
artt. 65 e 67 c.p.a.
Richiamati nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione del giudizio nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando la legittimità della quantificazione di una sanzione paesaggistica dipende da questioni tecniche controverse relative alla determinazione del profitto conseguito dall’abuso, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. prima di decidere il merito.
- La verificazione può avere a oggetto il controllo della correttezza della stima amministrativa e la verifica degli errori tecnici specificamente dedotti dalla parte, inclusa l’adeguatezza dei valori estimativi utilizzati rispetto alle caratteristiche concrete dell’immobile.
- Nella quantificazione della sanzione paesaggistica commisurata al profitto conseguito, la stima deve tenere conto delle caratteristiche effettive dell’immobile e delle opere considerate, non potendo fondarsi automaticamente su valori riferiti a categorie immobiliari non omogenee, ove tale questione sia rilevante per la determinazione del profitto.
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