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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07385/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo C). Il ricorrente contestava la valutazione del concorso nel reato sostenendo: a) l'incidenza delle somme a lui riconducibili (Euro 199.242,00) sarebbe irrilevante rispetto a un passivo fallimentare di Euro 5.688.256,33 e quindi non idonea a causare o concorrere al fallimento; b) mancata prova dell'elemento soggettivo tipico (consapevolezza del depauperamento e volontà di recare pregiudizio ai creditori), essendosi trattato al più di conoscenza occasionale del sistema fraudolento; c) rilievo, nei motivi aggiunti, sulla mancata rideterminazione della pena dopo l'esclusione d'ufficio delle aggravanti da parte del giudice di primo grado (profili di trattamento sanzionatorio e presunta violazione del divieto di reformatio in peius).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la correttezza della valutazione di merito che aveva ritenuto Bresciani concorrente, come 'extraneus', nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere percepito e distratto somme (assegni/bonifici) prive di titolo giustificativo, per complessivi Euro 199.242,00, e per aver trasferito parte di dette somme a una società di comodo (M G s.r.l.) da lui costituita. La Corte ha ricordato i limiti di sindacato in sede di legittimità (art. 606 c.p.p. lett. e) e ha ritenuto le censure meramente critiche o reiterative del giudizio di merito, prive di novità sostanziali o di specificità probatoria. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo nuovo contenuto nella memoria difensiva relativo alla mancata rideterminazione della pena per essere inedito in cassazione e, comunque, manifestamente infondato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    solo se presente nella sentenza impugnata

    Limiti del controllo di legittimità: la Corte di Cassazione verifica la esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili e l'assenza di manifesta illogicità della motivazione, non può sindacare valutazioni di merito sui fatti e sulle prove

  • art. 585, commi 1, 4, 5, c.p.p.

    solo se presente nella sentenza impugnata

    Regole sulle preclusioni e sui termini per l'introduzione di motivi nuovi in appello; limita la possibilità di dedurre nuove questioni in sede di impugnazione

  • art. 121 c.p.p.

    solo se presente nella sentenza impugnata

    Diritto delle parti di depositare memorie utili alla difesa, ma entro i limiti processuali fissati per impugnare e per introdurre nuovi motivi

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    solo se presente nella sentenza impugnata

    Limiti alla deduzione di nuove questioni in cassazione; questioni non devolute con la necessaria specificità non possono essere discusse in sede di legittimità, salvo rilevabilità d'ufficio o impossibilità di dedurle prima

  • Principio giurisprudenziale sul dolo dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta (Sez. 5)

    numerose pronunce richiamate nella sentenza (es. sent. n. 4710/2019 e altre)

    L'extraneus è responsabile se è consapevole dell'illiceità dell'operazione e della qualifica dell'intraneus, partecipa volontariamente all'operazione e la sua condotta incide causalmente sul depauperamento del patrimonio sociale; non è necessaria la conoscenza specifica del dissesto societario

  • Divieto di reformatio in peius

    Principio per cui l'appello non può determinare una situazione peggiorativa per il ricorrente rispetto alla decisione di primo grado, richiamato nella contestazione sul trattamento sanzionatorio ma valutato dalla Corte come non decisivo nel caso concreto

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione controlla la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione, non riesamina liberamente le prove: critiche meramente rivendicative del merito sono inammissibili
  • Nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'extraneus risponde se emerge la consapevolezza dell'illiceità dell'atto e il suo contributo volontario al depauperamento del patrimonio sociale; non è indispensabile provare che egli conoscesse il dissesto della società
  • Elementi fattuali come l'assenza di documentazione giustificativa, l'introito di somme ingiustificate e il trasferimento a società di comodo sono indici rilevanti, idonei a fondare la responsabilità dell'extraneus
  • Motivi nuovi introdotti in memoria difensiva in sede di cassazione sono generalmente inammissibili se non erano stati tempestivamente e specificamente dedotti nei gradi precedenti
  • La mancata rideterminazione della pena in cassazione non è automatica quando la questione deriva da omissioni o valutazioni processuali dei gradi precedenti; va valutato se il motivo è proponibile e fondato

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