Sentenza n. 1977/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 2326/23 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro; emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, provvedendo all'accredito presso il borsellino elettronico del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni. - Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito sulla carta del docente di 500 euro annui per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, nella parte in cui aveva condannato l'amministrazione a riconoscere e accreditare sulla carta del docente l'importo di 500 euro annui per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20. Il ricorrente ha prodotto la sentenza in copia informatica conforme all'originale, notificata al Ministero il 18 luglio 2023, nonché l'attestazione del passaggio in giudicato. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza contestare l'inadempimento. Il TAR ha inoltre verificato la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. Ha ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e provveda nei successivi sessanta giorni agli atti necessari all'esecuzione, anche mediante variazioni di bilancio, stipulazione di mutui o prestiti e altri atti occorrenti. Il TAR ha precisato che l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali e non dà luogo a compenso. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il giudice ha chiarito che il termine di 120 giorni dell'art. 14 d.l. 669/1996 decorre dalla notificazione, presso la sede del debitore, del titolo esecutivo inteso come sentenza dotata di attestazione di conformità, e non dipende dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo, nel giudizio di ottemperanza, di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa l'assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione pubblica è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
Rileva ai fini della nozione di titolo esecutivo quale atto attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.
art. 475 c.p.c.
La spedizione in forma esecutiva costituisce istituto distinto dalla nozione di titolo esecutivo e, dopo le modifiche della Legge Cartabia, non è più necessaria per l'esecuzione delle sentenze; il termine dell'art. 14 d.l. 669/1996 decorre dalla notificazione della sentenza dotata di attestazione di conformità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 decorre dalla notificazione, presso la sede del debitore, del titolo esecutivo costituito dalla sentenza dotata di attestazione di conformità, senza che sia necessaria la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c.
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che le impone l'attribuzione di una somma o di un beneficio, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine determinato, nominando sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'esecuzione del giudicato, inclusi, ove occorrenti, variazioni di bilancio e operazioni di finanziamento; quando tale attività rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
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