Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2890/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lecco - sezione Lavoro n. 109/25, pubblicata in data 23.4.2025, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 24/04/2025, passata in giudicato, provvedendo ad “ad assegnare alla ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, L. 107/2015, o altro strumento equivalente, accreditandovi l'importo di € 1.500,00 per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024”;

Giustizia amministrativa202503917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire della carta docente e condannato il Ministero al pagamento, tramite carta elettronica, di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024. Ha dedotto l'inottemperanza del Ministero, chiedendo l'ordine di integrale esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero presso la sede reale e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. L'inadempimento è risultato documentalmente provato e non è stato contestato dall'amministrazione costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza al giudicato, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione, su istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Ha nominato, per il caso di inutile decorso del termine, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio quale commissario ad acta, precisando che questi assumerà le funzioni su istanza diretta della creditrice e dovrà provvedere nei successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili necessari, mediante funzionario delegato e avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Il TAR ha escluso il compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo sufficiente la nomina del commissario e manifestamente iniqua, nel caso concreto, l'ulteriore condanna pecuniaria, anche in ragione dell'eccezionale mole del contenzioso relativo alla carta docente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento del diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudice ordinario per le annualità considerate.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ma la relativa domanda è stata respinta nel caso concreto.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere rispettato prima della proposizione dell'azione esecutiva e, nel caso esaminato, risultava decorso tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni pubbliche.
  • Quando l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo derivante dal giudicato sia documentato e non contestato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Nell'esecuzione di un giudicato che impone il pagamento di somme da parte di un'amministrazione, il commissario ad acta può adottare gli atti contabili necessari e, in caso di incapienza dei fondi ordinari, utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il pagamento in conto sospeso previsto dalla normativa applicabile.
  • La penalità di mora può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, la nomina del commissario ad acta costituisca una tutela esecutiva sufficiente e l'ulteriore condanna pecuniaria risulti manifestamente iniqua, anche considerando l'eccezionale mole del contenzioso seriale relativo alla medesima prestazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.