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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13352/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Roma che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo (fino a 218.606,50) disposta dalla Procura nei confronti di Carabetta, indagato per bancarotta per distrazione e autoriciclaggio. Il Procuratore deduceva che il profitto del reato di autoriciclaggio coincideva con le somme reinvestite (218.606,50 euro) e che il trasferimento di tali somme verso società del gruppo costituiva reimpiego idoneo a costituire autoriciclaggio, giustificando il sequestro preventivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore; ha ritenuto errata la valutazione del Tribunale della libertà che aveva escluso l'autoriciclaggio limitandosi al trasferimento intra-gruppo. La Corte ha richiamato i principi di giurisprudenza secondo cui è configurabile autoriciclaggio quando, dopo il delitto presupposto, il profitto illecito viene reinvestito in attività economiche tramite la mutazione della titolarità (anche mediante intestazione a terzi), ostacolandone la rintracciabilità. Ha però precisato che l'autoriciclaggio è distinto e successivo al reato presupposto, per evitare la doppia incriminazione. Poiché nel capo di imputazione risultano contestate anche successive attività di impiego delle somme (es. impiego in Centro Moda Toscano s.r.l. e Centro Moda Viterbo s.r.l.), la Corte ha ritenuto che dovesse essere compiuta un'ulteriore valutazione degli elementi indiziari sul punto. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma per nuovo esame e decisione sulla richiesta di sequestro.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    Norma procedurale che autorizza il sequestro preventivo; utilizzata come titolo per richiedere il sequestro del profitto/ricchezza illecita risultante dall'autoriciclaggio.

  • art. 648-ter, comma 1, cod. pen. (autoriciclaggio)

    "avendo commesso o concorso a commettere...."

    La norma punisce chi, dopo aver commesso (o concorso a commettere) un delitto presupposto, impiega o reinveste il profitto illecito. La formula verbale al passato sottolinea la necessità che l'attività di reimpiego sia successiva alla consumazione del reato presupposto; la condotta di autoriciclaggio è autonoma rispetto al delitto presupposto e rilevante quando muta la titolarità o rende meno immediata l'appreensione del profitto illecito.

  • art. 648-quater cod. pen.

    Norma collegata al sistema sanzionatorio contro il riciclaggio/autoriciclaggio; richiamata nel provvedimento come riferimento alle fattispecie afferenti alla circolazione di proventi illeciti.

Massime di principio

  • Per configurare autoriciclaggio non è sufficiente la sola distrazione di somme dal patrimonio della società fallita: è necessario dimostrare un reimpiego successivo e autonomo dei profitti illeciti in attività economiche/finanziarie che comporti mutamento della titolarità o idoneità a ostacolare la tracciabilità.
  • La valutazione dell'idoneità dissimulatoria va effettuata ex ante, al momento della condotta contestata, sulla base di elementi di fatto concreti e non può essere esclusa automaticamente dal solo fatto che le transazioni risultino poi individuate dagli accertamenti successivi.
  • Non può sussistere concorso formale tra il reato presupposto (es. bancarotta per distrazione) e l'autoriciclaggio quando le condotte coesistono in un unico atto: la norma richiede che l'autoriciclaggio sia un comportamento successivo per evitare violazioni del principio ne bis in idem sostanziale.
  • Ai fini della misura cautelare reale (sequestro preventivo) occorre che il pubblico ministero evidenzi, anche a livello di fumus commissi delicti, elementi concreti che colleghino i trasferimenti iniziali a successive operazioni di impiego/reinvestimento nelle società beneficiarie.
  • Il trasferimento di somme tra società del gruppo può integrare autoriciclaggio se tale trasferimento comporta mutamento della titolarità o intestazione a terzi e se è funzionale al reinserimento nel circuito economico legale dei proventi illeciti.

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