Cassazione Penale, Sentenza n. 13352/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Roma che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo (fino a 218.606,50) disposta dalla Procura nei confronti di Carabetta, indagato per bancarotta per distrazione e autoriciclaggio. Il Procuratore deduceva che il profitto del reato di autoriciclaggio coincideva con le somme reinvestite (218.606,50 euro) e che il trasferimento di tali somme verso società del gruppo costituiva reimpiego idoneo a costituire autoriciclaggio, giustificando il sequestro preventivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore; ha ritenuto errata la valutazione del Tribunale della libertà che aveva escluso l'autoriciclaggio limitandosi al trasferimento intra-gruppo. La Corte ha richiamato i principi di giurisprudenza secondo cui è configurabile autoriciclaggio quando, dopo il delitto presupposto, il profitto illecito viene reinvestito in attività economiche tramite la mutazione della titolarità (anche mediante intestazione a terzi), ostacolandone la rintracciabilità. Ha però precisato che l'autoriciclaggio è distinto e successivo al reato presupposto, per evitare la doppia incriminazione. Poiché nel capo di imputazione risultano contestate anche successive attività di impiego delle somme (es. impiego in Centro Moda Toscano s.r.l. e Centro Moda Viterbo s.r.l.), la Corte ha ritenuto che dovesse essere compiuta un'ulteriore valutazione degli elementi indiziari sul punto. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma per nuovo esame e decisione sulla richiesta di sequestro.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
Norma procedurale che autorizza il sequestro preventivo; utilizzata come titolo per richiedere il sequestro del profitto/ricchezza illecita risultante dall'autoriciclaggio.
art. 648-ter, comma 1, cod. pen. (autoriciclaggio)
"avendo commesso o concorso a commettere...."
La norma punisce chi, dopo aver commesso (o concorso a commettere) un delitto presupposto, impiega o reinveste il profitto illecito. La formula verbale al passato sottolinea la necessità che l'attività di reimpiego sia successiva alla consumazione del reato presupposto; la condotta di autoriciclaggio è autonoma rispetto al delitto presupposto e rilevante quando muta la titolarità o rende meno immediata l'appreensione del profitto illecito.
art. 648-quater cod. pen.
Norma collegata al sistema sanzionatorio contro il riciclaggio/autoriciclaggio; richiamata nel provvedimento come riferimento alle fattispecie afferenti alla circolazione di proventi illeciti.
Massime di principio
- Per configurare autoriciclaggio non è sufficiente la sola distrazione di somme dal patrimonio della società fallita: è necessario dimostrare un reimpiego successivo e autonomo dei profitti illeciti in attività economiche/finanziarie che comporti mutamento della titolarità o idoneità a ostacolare la tracciabilità.
- La valutazione dell'idoneità dissimulatoria va effettuata ex ante, al momento della condotta contestata, sulla base di elementi di fatto concreti e non può essere esclusa automaticamente dal solo fatto che le transazioni risultino poi individuate dagli accertamenti successivi.
- Non può sussistere concorso formale tra il reato presupposto (es. bancarotta per distrazione) e l'autoriciclaggio quando le condotte coesistono in un unico atto: la norma richiede che l'autoriciclaggio sia un comportamento successivo per evitare violazioni del principio ne bis in idem sostanziale.
- Ai fini della misura cautelare reale (sequestro preventivo) occorre che il pubblico ministero evidenzi, anche a livello di fumus commissi delicti, elementi concreti che colleghino i trasferimenti iniziali a successive operazioni di impiego/reinvestimento nelle società beneficiarie.
- Il trasferimento di somme tra società del gruppo può integrare autoriciclaggio se tale trasferimento comporta mutamento della titolarità o intestazione a terzi e se è funzionale al reinserimento nel circuito economico legale dei proventi illeciti.
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