Sentenza n. 121/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del provvedimento della Commissione Centrale ex art. 10 l. n. 82/1991, del 16 marzo 2022, notificato agli odierni ricorrenti brevi manu in data 14 aprile 2022 alle ore 12:00, emesso dalla Commissione Centrale ex art. 10, L. 15 marzo 1991, n. 82, con cui veniva denegata la proroga del programma di protezione speciale nei confronti del collaboratore ricorrente, ed altresì, veniva deliberato l'accompagnamento con scorta in occasione degli impegni giudiziari, l'assistenza legale, il mantenimento del domicilio presso la Commissione Centrale e la segnalazione della posizione dei predetti all'Autorità di Pubblica Sicurezza al fine dell'adozione di adeguate misure di protezione; nonché di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 che ha negato la proroga del programma speciale di protezione, disponendo misure ultrattive, capitalizzazione delle misure di assistenza e segnalazione all'Autorità di pubblica sicurezza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, inserito dal 2014 nel programma speciale di protezione, ha impugnato il provvedimento del 16 marzo 2022 con cui la Commissione Centrale ha negato la proroga del programma, ritenendo esauriti i presupposti originari, pur mantenendo alcune misure ultrattive, tra cui l'accompagnamento con scorta per gli impegni giudiziari, l'assistenza legale e il domicilio presso la Commissione. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 13-quater l. 82/1991, sostenendo che gli impegni giudiziari non fossero terminati e che permanesse il pericolo, anche alla luce delle note della DDA e della DNA. Il secondo motivo richiama l'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli artt. 3 e 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 2 e 29 Cost., per mancato bilanciamento tra integrità psico-fisica e sicurezza del ricorrente e principio di economicità, con ripercussioni sulla famiglia. Il quarto motivo denuncia eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, per non avere l'amministrazione considerato la pericolosità e la continuità degli impegni giudiziari. Il quinto motivo contesta, ai sensi dell'art. 10 D.M. 161/2004, la capitalizzazione delle misure di assistenza limitata a due anni, sostenendo l'assenza di una concreta valutazione della situazione patrimoniale. Il sesto motivo deduce violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 13-quater l. 82/1991, le speciali misure di protezione sono temporanee e modificabili o revocabili in relazione all'attualità e gravità del pericolo, all'idoneità delle misure, alla condotta dell'interessato e agli impegni assunti. La proroga non costituisce quindi un effetto automatico della precedente ammissione al programma. Nel caso concreto, il programma era scaduto dopo circa sette anni; la DDA competente aveva espresso parere favorevole alla cessazione, rilevando l'assenza di procedimenti penali pendenti, il sostanziale esaurimento degli impegni giudiziari e l'assenza di un pericolo grave e imminente non fronteggiabile con misure ordinarie. La DNA aveva condiviso tale valutazione. Il giudice ha ritenuto tali valutazioni congrue, analitiche, logiche e fondate sulla diretta conoscenza delle fonti documentali da parte delle autorità giudiziarie competenti, non superabili dalla diversa opinione del ricorrente. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell'amministrazione è stato ricondotto alla verifica del rispetto dei presupposti normativi, dei dati di fatto e dei criteri di logica e razionalità, senza sostituzione nella valutazione discrezionale del rischio. La doglianza sulla mancata comunicazione di avvio è stata ritenuta recessiva, poiché le misure sono temporanee e vengono comunque a scadenza. Quanto alla capitalizzazione, il TAR ha rilevato che essa è un beneficio discrezionale sia nell'an sia nel quantum, ordinariamente parametrato, per i collaboratori di giustizia, all'assegno di mantenimento per due anni; un periodo fino a cinque anni richiede documentati e concreti progetti di reinserimento socio-lavorativo. Il ricorrente non aveva fornito elementi idonei a giustificare una capitalizzazione maggiore e la Commissione aveva comunque previsto la possibilità di integrazione successiva in presenza di un progetto concreto e documentato. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 13-quater d.l. 8/1991, convertito in l. 82/1991
Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.
Le misure speciali di protezione sono temporanee e rivedibili; la loro proroga presuppone la persistente attualità delle condizioni di pericolo e non è automatica. I criteri previsti per la revoca orientano anche la decisione sulla proroga.
art. 10, commi 14 e 15, D.M. 161/2004
La capitalizzazione delle misure di assistenza economica di cui al comma precedente avviene, con riferimento ai collaboratori di giustizia, mediante l’erogazione di una somma di denaro pari all’importo dell’assegno di mantenimento, erogato per la durata di due anni. La capitalizzazione può essere riferita ad un periodo fino a cinque anni, in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento socio-lavorativo.
La capitalizzazione è un beneficio discrezionale nell'an e nel quantum; il parametro ordinario è biennale, mentre la durata fino a cinque anni richiede progetti di reinserimento socio-lavorativo documentati e concreti.
art. 7 l. 241/1990
La censura per omessa comunicazione di avvio è stata ritenuta recessiva in ragione della temporaneità delle misure, destinate comunque a scadere.
art. 3 l. 241/1990
La valutazione della Commissione è stata ritenuta congruamente motivata sulla base dei pareri della DDA e della DNA e degli elementi relativi all'esaurimento degli impegni giudiziari e all'assenza di un pericolo specifico.
art. 2 e art. 29 Costituzione
Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente per contestare il bilanciamento tra sicurezza e integrità psico-fisica del collaboratore, da un lato, ed economicità dell'azione amministrativa, dall'altro; il TAR non ha ravvisato una violazione.
Massime di principio
- Le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia sono temporanee, modificabili e revocabili; la loro proroga richiede la persistente attualità delle condizioni di pericolo e non consegue automaticamente alla precedente ammissione al programma.
- La valutazione sul permanere delle condizioni di rischio per un collaboratore di giustizia appartiene alla discrezionalità dell'amministrazione; il giudice amministrativo verifica il rispetto dei presupposti normativi, la correttezza dei dati di fatto e la logicità e razionalità della valutazione, senza sostituire il proprio giudizio a quello dell'autorità competente.
- I pareri delle autorità giudiziarie competenti, fondate sulla diretta conoscenza dei procedimenti e delle fonti informative, possono sostenere legittimamente la cessazione del programma quando attestino l'esaurimento degli impegni giudiziari e l'assenza di un pericolo grave e imminente non fronteggiabile con misure ordinarie, purché siano congruamente motivati.
- La capitalizzazione delle misure di assistenza al termine del programma di protezione è un beneficio discrezionale sia nell'an sia nel quantum; per i collaboratori di giustizia il parametro ordinario è l'assegno di mantenimento per due anni, mentre una durata maggiore richiede documentati e concreti progetti di reinserimento socio-lavorativo.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l'illegittimità della decisione sulla prosecuzione di misure di protezione temporanee quando queste siano destinate a scadere e la valutazione amministrativa sia comunque fondata sugli elementi normativamente rilevanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →